Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20256 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26575-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 171, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE SPERATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3475/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 7396/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3475/2015, ha respinto il gravame svolto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di D.G.A. (fruitore dell’incentivo al posticipo del pensionamento ai sensi della L. n. 243 del 2004, art. 1) alla inclusione nella retribuzione pensionabile dei ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità maturati fino al 30.9.2005, ancorché corrisposti in data successiva, e condannato l’Istituto alla rideterminazione della retribuzione pensionabile;

2. avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS, sulla base di un motivo, cui resiste D.G.A., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, e ha eccepito la decadenza dall’impugnazione.

CONSIDERATO

CHE:

3. è inammissibile il ricorso proposto nel termine lungo d’impugnazione avverso sentenza di appello ritualmente notificata all’ente previdenziale e al procuratore costituito in sede di gravame, avvocato Gustavo Iandolo;

4. le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza 30 settembre 2020, n. 20866, componendo un contrasto insorto tra le sezioni, hanno affermato il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”;

5. nella specie, la sentenza di appello è stata notificata all’INPS, presso il domicilio eletto in ***** con indicazione del nominativo del suo procuratore, avvocato Gustavo Iandolo, quale destinatario della notifica, in data 15 maggio 2015, e dunque il termine breve di impugnazione era già spirato alla data della notificazione del ricorso per cassazione (4 novembre 2015);

6. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato Cristiana Fabbrizi dichiaratasi antistataria;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Cristiana Fabbrizi dichiaratasi antistataria Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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