Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20270 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6860/2020 proposto da:

T.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4034/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 3523/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 1 ottobre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di T.N., cittadino maliano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria.

2. essa riteneva, come già il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di avere lasciato la propria città di Sirakoro (nella regione di Kayes, nel sud del Mali) per timore di essere ucciso dai membri di una famiglia rivale della propria, che già ne avevano ucciso i genitori in occasione di uno scontro. Il racconto era valutato non credibile per la sua genericità assoluta, in assenza di indicazioni sulle ragioni, né delle dinamiche dello scontro, del suo possibile coinvolgimento (essendo il richiedente assente al momento dell’uccisione) né del timore dopo ormai tre anni dall’accadimento, senza avere egli avuto più contatti con il Mali;

3. tanto ritenuto in merito alla sua storia personale e comunque accertata, nella doverosa distinzione delle diverse aree del Mali (essendo la situazione di indiscriminata violenza generalizzata concentrata nelle regioni a nord e in alcune centrali), una condizione di relativa stabilità e sicurezza in quelle del Sud ed in particolare di Kayes (regione di provenienza del richiedente), sulla base delle fonti ufficiali specificamente indicate, la Corte territoriale escludeva la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori richieste; ma neppure di quella umanitaria, in assenza di vulnerabilità effettiva né di adeguato livello di integrazione sociale in Italia del richiedente, che aveva frequentato un corso di lingua e prestato attività di volontariato;

4. con atto notificato il 24 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;

5. il ricorrente chiedeva, con atto notificato il 13 ottobre 2020, l’estinzione del procedimento, a seguito della presentazione di istanza di regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 2, conv. in L. n. 77 del 2020, ritenuto incompatibile con lo stato di richiedente asilo, in base a circolare del Ministero dell’Interno n. 44360 del 17 luglio 2020.

CONSIDERATO

che:

1. sulla base della suindicata istanza, contenente una rinuncia al ricorso per la ragione detta, debitamente notificata alla controparte intimata, nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

3. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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