Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20272 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1911/2020 proposto da:

C.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA GIUTTARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 1874/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 28/06/2019 R.G.N. 3029/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Catanzaro con decreto del 28 giugno 2019, comunicato il giorno stesso, ha rigettato le domande di protezione internazionale avanzate prima in sede amministrativa e poi davanti al giudice da C.J.A., cittadino Pakistano espatriato per sfuggire a dedotte persecuzioni per la sua militanza politica.

Propone ricorso C.J.A. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 17 dicembre 2019 mentre il decreto è stato comunicato a cura della cancelleria il 28 giugno 2019.

Orbene ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto quando il termine previsto per legge era oramai decorso.

Non occorre provvedere sulle spese stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del l’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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