LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2645/2020 proposto da:
O.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2201/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/11/2019 R.G.N. 138/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Catanzaro con decreto del 15 novembre 2019, comunicato il giorno stesso, ha rigettato le domande di protezione internazionale avanzate prima in sede amministrativa e poi davanti al giudice da O.R., cittadino della Nigeria espatriato per timore di essere ucciso.
Propone ricorso O.R. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 3 gennaio 2020 mentre il decreto è stato comunicato a cura della cancelleria il 15 novembre 2019.
Orbene ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto quando il termine previsto per legge era oramai decorso.
Non occorre provvedere sulle spese stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021