Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20278 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37035/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI (smannironi(at)pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva dedotto di essere fuggito in quanto versava in una situazione di grave indigenza economica alla quale si aggiungevano aspri dissidi con i fratellastri che si erano impadroniti dell’eredità a lui spettante e lo avevano minacciato e picchiato: per tale ragione, aveva intrapreso un lungo viaggio verso altri stati africani in cerca di un lavoro che gli consentisse di sostenere le cure per la madre malata la quale, poi, era deceduta.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il ricorrente deduce, in relazione a tutti i motivi proposti, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che si aggiunge alle seguenti censure: a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per erronea valutazione dei fatti narrati anche in ragione dell’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: assume che la Corte territoriale, dopo aver espresso una apodittica valutazione negativa dei presupposti della protezioni maggiori invocate, aveva omesso di adempiere al necessario accertamento circa la tutela garantita ai privati cittadini da parte dello Stato, per le aggressioni subite e riconducibili a vicende private quale quella in esame, tenuto conto che non era stata espressa alcuna negativa valutazione sulla credibilità del racconto e che ciò avrebbe imposto, a maggior ragione, l’accertamento officioso previsto dalla norma invocata (primo motivo);

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 10 comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 (secondo motivo).

c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (terzo motivo).

d. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 e 19 T.U.I. nonché degli D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, per omesso riconoscimento della protezione umanitaria (quarto ed il quinto motivo);

e. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, e della L. n. 228 del 2012, art. 1: lamenta che la Corte territoriale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal C.O.A. di Cagliari, ritenendo ingiustamente che la manifesta genericità dei motivi d’appello integrasse un abuso del processo e, dunque, un presupposto per la ritrattazione del beneficio concesso (sesto motivo).

2. Il primo ed il terzo motivo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione logica.

2.1. Con tali censure, infatti, il ricorrente lamenta che la Corte – pur non mettendo in discussione la credibilità del racconto e, dunque, l’attendibilità della vicenda narrata, consistente nelle temute aggressioni fisiche da parte dei fratellastri – non aveva assunto informazioni sul livello di tutela garantito dallo Stato per fatti violenti di natura privata.

2.2. Ha aggiunto che in sede di audizione aveva spiegato che non si era rivolto alle autorità pubbliche perché temeva che avrebbe potuto subire ulteriori ritorsioni, visto che i fratelli che lo minacciavano erano numerosi e che rischiava, dunque, di essere da loro sopraffatto.

2.3. Lamenta che in relazione a ciò la Corte aveva erroneamente valutato i presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

2.4. Entrambi i motivi sono fondati.

2.5. La Corte, infatti, non ha compiuto alcun accertamento sul livello di tutela garantito dallo Stato dalle aggressioni private, nonostante che il ricorrente avesse spiegato di non essersi rivolto alle autorità del proprio paese perché i fratelli erano numerosi e gli avrebbero potuto fare del male, viste le continue pregresse violenze fisiche alle quali era stato sottoposto e per le quali non era riuscito ad essere protetto dalle forze dell’ordine.

2.6. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio secondo cui “in tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali” (cfr. Cass. 26823/2019 ed ancor prima, in termini, Cass. 3758/2018; Cass. 23604/2017; Cass. 16356/2017; Cass. 15192/2015).

2.7. Nel caso di specie, la censura esaminata ridonda pienamente su quella che ha per oggetto il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto non è stato compiuto dalla Corte territoriale alcun accertamento, fondato su fonti ufficiali attendibili ed aggiornare, così come predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul livello di tutela che lo Stato garantisce ai cittadini del ***** in ordine alle aggressioni ed alle minacce di privati, anche familiari, per evitare i gravi danni derivanti da trattamenti disumani e degradanti previsti come presupposti della protezione in esame.

2.8. La doglianza risulta invece, infondata in relazione all’art. 14, lett. a), per mancanza dei presupposti ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché la ricorrenza della fattispecie specificamente invocata è stata correttamente esclusa dai giudici d’appello sulla base delle C.O.I. attendibili ed aggiornate (Amnesty 2017/2018) secondo le quali nel Casamance – regione di provenienza del ricorrente che, in passato, è stata teatro di scontri e violenze sulla popolazione – è attualmente in corso un processo di pace fra i separatisti ed il governo tale da far escludere la sussistenza di un conflitto armato, nell’accezione coniata dalla giurisprudenza eurounitaria.

3. Il secondo motivo, invece, è infondato.

3.1. Infatti, la questione prospettata, pur astrattamente rilevabile, in ragione dell’abrogazione della protezione umanitaria e della introduzione delle circoscritte ipotesi di protezione speciale, inidonee a “riempire” l’intero ambito dell’asilo costituzionale di cui all’art. 10 Cost., non può essere affrontata in relazione al caso di specie, avuto riguardo alla irretroattività della normativa portata dalla L. n. 132 del 2018, ed alla conseguente applicabilità della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 T.U.I., misura atipica e residuale, la quale, invece, esaurisce tutte le possibili forme di tutela riconducibili all’art. 10 Cost., (cfr. al riguardo Cass. 10682/2012; Cass. 16362/2016; Cass. 19176/2020).

4. Il quarto ed il quinto motivo, riguardanti la protezione umanitaria rimangono logicamente assorbiti in ragione della gradualità delle fattispecie invocate: tuttavia non è inutile sottolineare che entrambe le censure, in relazione alla specifica misura, prospettano l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria sulla tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine al quale la Corte territoriale non risulta abbia ottemperato; nonché la mancanza di un giudizio di comparazione, con particolare riferimento alla vulnerabilità del ricorrente, da valutarsi anche alla luce del suo passato, ed alla sua integrazione, vagliata dai giudici d’appello soltanto in relazione ai proventi mensili dell’attività lavorativa svolta, senza considerare anche il complessivo contesto (scolastico e di accoglienza) nel quale il richiedente asilo si è sinora inserito.

5. Il sesto motivo, infine è inammissibile.

5.1. Infatti è stato affermato, a composizione di orientamenti contrastanti, evidenziati nell’ordinanza di rimessione (cfr. Cass. 1664/2019) segnalata dallo stesso ricorrente, che in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, “la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione.”(cfr. Cass. SU 4315/2020).

Questa Corte, dunque, non è competente a provvedere sull’istanza contenuta nella censura in esame.

6. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al primo ed al terzo motivo, assorbito il quarto ed il quinto, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il sesto, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

a. “ove le liti per ragioni proprietarie o familiari vengano addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, e vengano qualificate come “vicende private”, esse possono essere ricondotte ai presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, nel caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi”.

b. “in relazione a ciò il ricorrente deve allegare di aver tentato inutilmente di aver chiesto tutela oppure di essere stato impedito a domandarla, anche per ragioni riconducibili alla complessiva vicenda narrata”.

c. “il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d’ufficio in relazione a tutte le forme di protezione domandata, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo”.

La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il primo ed il quinto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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