Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20279 del 15/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37652/2019 proposto da:

E.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e QUESTURA di POTENZA, in persona del Questore;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. E.Z., proveniente dalla Tunisia, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Potenza il 23.10.2019, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 29.3.2019.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto che il decreto prefettizio di espulsione – che era preceduto da analogo provvedimento del Prefetto di Savona del 9.8.2017 – non era stato tempestivamente eseguito e che pertanto il trattenimento disposto a così grande distanza temporale doveva ritenersi illegittimo.

2. La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa ed erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge.

1.1. Assume, al riguardo, la violazione dell’art. 14, comma 5 ter T.U.I., secondo cui a seguito di decreto di espulsione, qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, commi 1 e 5 bis TUI nonché quelle dell’art. 13, comma 3.

1.2. Aggiunge che, nel caso di specie:

a. l’accertamento di pericolosità che poteva giustificare il trattenimento in C.P.R. doveva fondarsi su un esame globale della personalità del soggetto, assente nel caso in esame;

b. il giudice di pace non aveva tenuto in debito conto che il decreto prefettizio di espulsione era stato notificato in tempi tanto remoti da rendere non più attuali i presupposti su cui si fondava.

1.3. Il motivo è infondato.

1.4. Si osserva infatti che il decreto di espulsione, pur contenendo – in assenza di presupposti per l’accompagnamento immediato alla frontiera – un primo invito allo straniero a lasciare immediatamente il territorio nazionale entro un termine compreso fra i sette ed i trenta giorni, non è soggetto ad un termine di decadenza e perde efficacia soltanto dopo la sua esecuzione, le cui modalità sono disciplinate dall’art. 14 TUI che prevede una rigorosa procedimentalizzazione dei termini in base ai quali la domanda amministrativa deve essere vagliata e decisa dall’autorità giudiziaria (i.e. il giudice di pace) ex art. 14, commi 1 bis, 4 e 5) T.U.I..

1.5. Ma ove l’espulsione non venga eseguita nell’intervallo temporale esistente fra il provvedimento prefettizio ed i successivi provvedimenti amministrativi del Questore volti a darne esecuzione, il decreto che la dispone rimane valido ed eseguibile anche attraverso il trattenimento presso un Centro per il Rimpatrio, previa convalida nei termini previsti dall’art. 14, comma 4 T.U.I..

1.6. Il giudice di pace si è attenuto al principio sopra richiamato, ragione per cui – non sussistendo la violazione di legge prospettata il ricorso deve essere rigettato.

2. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

3. La materia è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472