Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20284 del 15/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38502/2019 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv.to FEDERICO CARLINI, (federico.carlini.ordineavvocatiferrara.eu) ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1894/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.K., proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per evitare gli effetti scaturenti dalla commissione di un reato, consistente nell’incendio accidentalmente appiccato nell’officina nella quale era dipendente.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3. Premesso che l’esposizione sommaria del fatto risulta assolutamente inidonea a consentire alla Corte di apprezzare i motivi proposti, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il Collegio ritiene che le doglianze prospettate siano generiche e prive di autosufficienza, non essendo stati affatto riportati i corrispondenti motivi d’appello (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017).

3.1. Quanto alla prima, infatti, la denunciata apparenza della motivazione si scontra con un percorso argomentativo che risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, avendo la Corte esaminato compiutamente tutte le fattispecie invocate.

3.2. Quanto alla seconda, la censura è talmente generica da non consentire di individuare quale danno il ricorrente temeva di subire. Al riguardo, infatti, il timore di essere incarcerato per l’incendio provocato, tale da imporre alla Corte un accertamento sulle condizioni delle carceri nel paese di origine, avrebbe imposto una chiara indicazione del fatto accaduto, anche al fine di accertare se, in relazione all’evento ed all’elemento soggettivo, il rischio di incarcerazione fosse concreto o soltanto astrattamente ed artatamente ipotizzato.

4. Pertanto, in mancanza di una chiara individuazione dello svolgimento del fatto, la censura non può essere esaminata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia è stata decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472