LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12891/2019 proposto da:
O.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Oddone Anna Rosa, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
O.M., cittadina nigeriano nata a *****, ha adito il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di immigrazione, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Con Decreto nr 1662/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
Rilevava che la ricorrente non era credibile con riguardo alle reali ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese sottolineando che la narrazione resa al riguardo era troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto, nonchè piena di contraddizioni e di inesattezze.
Escludeva sulla base delle fonti internazionale debitamente indicate l’esistenza di una violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato nella zona di provenienza della richiedente (Edo State).
Quanto alla protezione umanitaria riteneva non sussistente alcun serio motivo che giustificasse la misura alla luce della mancata allegazione di una particolare vulnerabilità unitamente alla mancanza di credibilità del racconto ed al fatto che la richiedente si era sottratta ad ulteriori approfondimenti.
Avverso tale decreto O.M. propone ricorso affidato a due motivi.
Il Ministero degli Interni si è costituito solo formalmente.
Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p., comma 1, n. 5.
Si critica il diniego della protezione sussidiaria da parte del Tribunale che avrebbe escluso la violazione indiscriminata nel territorio nigeriano trascurando le doglianze difensive con cui si lamentava la concessione della protezione sussidiaria in relazione alla situazione generale del Paese.
Con il secondo motivo si denuncia l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p., comma 1, n. 5.
Si lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare la condizione di vulnerabilità della ricorrente la quale facendo rientro in patria si troverebbe esposta agli stessi rischi che ne hanno determinato l’allontanamento.
Entrambe le doglianze si rivelano inammissibili.
Va ricordato che il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 (risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134) in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività.
Ciò premesso la ricorrente deduca vizio di omesso esame di fatti rilevanti – art. 360 c.p.c., n. 5 – ma non indichi in modo specifico a quali fatti si riferisca, con l’ovvia conseguenza della genericità di entrambi i motivi che non possono dunque superare il vaglio di ammissibilità.
L’istante non ha avuto cura di riprodurre il contenuto del ricorso con l’esatta individuazione le doglianze difensive per le quali si deduce l’omesso esame e di cui non vi è traccia nella decisione impugnata.
Entrambi i motivi inoltre non si confrontano col provvedimento impugnato, il quale fonda il rigetto della protezione sussidiaria sull’esame delle fonti accreditate in merito alla situazione socio/politica esistente in Nigeria nell’esercizio del potere istruttorio officioso ed il diniego di quella umanitaria sulla mancata allegazione di una particolare vulnerabilità unitamente alla mancanza di credibilità del racconto ed al fatto che la richiedente si era sottratta ad ulteriori approfondimenti durante la permanenza in Italia.
Le due censure, nella loro interezza impingono in inammissibilità, in quanto con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice del merito, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (principio affermato con continuità, da Cass. n. 359 del 2005, fino a Cass. n. 22478 del 2018).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021
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