LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5523-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
S.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 843/2019 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
1. A.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Matera la ditta S.T. e l’omonimo suo titolare S.T. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 1.203,00 indebitamente percepita per lo svolgimento delle operazioni relative al passaggio di proprietà dell’autovettura acquisita dall’attore.
A fondamento della propria pretesa dedusse di aver acquistato un’autovettura presso l’Autosalone di Lauria; che il titolare di detta concessionaria si era obbligato a curare il trasferimento della proprietà dell’auto a propria cura ed a proprie spese; che a tal fine la concessionaria si era rivolta all’Agenzia S.; che tuttavia l’Agenzia S. si era limitata a consegnare all’acquirente permessi di circolazione temporanei; che, dopo alcuni solleciti dell’ A., in data 20 gennaio 2009, l’Agenzia S. si era rivolta a quest’ultimo chiedendo il pagamento di un contrassegno postale di Euro 1.203,00 al fine di eseguire tutte le operazioni necessarie al passaggio di proprietà dell’autovettura; che l’ A. aveva provveduto al pagamento di detta somma senza tuttavia ricevere quanto promesso; che solo il successivo 6 marzo aveva ricevuto la documentazione e la ricevuta fiscale attestante il pagamento effettuato.
Si costituì S.T. eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Matera e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Formulò altresì domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare l’ A. al pagamento di Euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno all’immagine.
Il Giudice di Pace di Matera accolse la domanda attorea condannando il S. alla restituzione in favore dell’ A. della somma di Euro 1.203,00 indebitamente percepita nonché al pagamento delle spese di giudizio.
2. Il Tribunale di Matera, in riforma della sentenza di primo grado) ha accolto l’appello proposto da S.T. rigettando la domanda proposta in primo grado dall’ A. e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Secondo il giudice di merito, tra le parti doveva ritenersi concluso un contratto di mandato in quanto l’ A., tramite il pagamento anticipato del contrassegno richiesto dal S. per effettuare le operazioni funzionali al passaggio di proprietà, aveva di fatto incaricato quest’ultimo ad effettuare ogni adempimento amministrativo funzionale a detto passaggio e che tale rapporto escludeva il carattere della sussidiarietà propria dell’azione di indebito che pertanto doveva ritenersi infondata.
3. Avverso tale decisione A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
CONSIDERATO
Che:
4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge con riferimento all’art. 1401 c.c. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che tra le parti si era concluso un contratto di mandato, da un lato poiché il S., scelto ed incaricato ad eseguire le operazione del passaggio di proprietà dalla concessionaria Lauria, non aveva invece ricevuto, né provato di aver ricevuto, alcun incarico da parte dell’ A.; dall’altro poiché la richiesta di pagamento dell’Agenzia S., del 29 gennaio 2009, era stata avanzata successivamente al passaggio di proprietà risultante dal Certificato Cronologico di Proprietà del 12 gennaio 2009.
Il Tribunale inoltre non avrebbe adeguatamente considerato che l’Agenzia S. aveva disatteso l’ordine del giudice di primo grado relativo alla produzione in originale dell’intero fascicolo relativo alle formalità espletate per il passaggio di proprietà dell’autovettura, determinante al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di mandato.
Il motivo è inammissibile. Si richiede infatti una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha adeguatamente motivato la propria decisione, adottata sulla base di ~istruttoria dalla quale ha ritenuto che tra le parti si è concluso un contratto di mandato (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente òrinci a dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021