Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2030 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13330/2019 proposto da:

O.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesarini Antonio, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

O.S., cittadino della Nigeria, nato a ***** formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva di aver lasciato la Nigeria, a seguito della morte del padre, poliziotto appartenente alla setta di Ogoni; di aver subito minacce per il rifiuto espresso ad alcuni componenti della setta di prendere il posto del padre; di aver denunciato il fatto alla polizia e di essere stato picchiato da alcuni membri sul luogo di lavoro di essere stato ricoverato presso l’ospedale della polizia e di aver deciso di partire temendo ulteriori problemi.

La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

Il Tribunale di Torino, con il decreto qui impugnato, respingeva il ricorso con cui O.S. avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava il tribunale che il racconto offerto dal richiedente non era credibile ed incoerente.

Riteneva quindi che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c), nonchè per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Rilevava in particolare che nella zona di provenienza del richiedente non poteva dirsi esistente uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno.

Il giudice di merito osservava che, O.S. per quel che attiene alla protezione umanitaria non aveva allegato alcuna situazione di particolare vulnerabilità nè prodotta alcuna documentazione afferente lo svolgimento di una attività lavorativa.

Avverso tale decreto O.S. ha proposto ricorso e ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3). In relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Si sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a valutare unicamente le dichiarazioni del richiedente senza fare alcun cenno alle prove proposte dalle parti ed in particolari a quelle documentali proposte dal ricorrente in violazione dell’art. 115 c.p.c..

Si sottolinea come le denunce presentate alla polizia quale atto pubblico costituirebbe piena prova dei fatti narrati.

Si critica in particolare la valutazione sulla credibilità del richiedente che ad avviso del ricorrente non sarebbe conforme ai criteri indicati nell’art. 3 del decreto richiamato in rubrica.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la valutazione espressa dal Tribunale in merito alle condizioni esistenti in Nigeria ove anche a causa delle elezioni tenutesi nel Nord del Paese si sarebbe verificata una recrudescenza della violenza non solo da parte di gruppi privati ma anche dalle forze dell’ordine e da gruppi sette religiose come evidenziato da numerose decisioni resa da altri Tribunali.

La prima censura in entrambe le sue articolazione è inammissibile.

In primo luogo va osservato che l’art. 115 c.p.c. (così come quella di cui al successivo art. 116 c.p.c.) trova il suo fondamento nel principio del libero convincimento del giudice e, pertanto, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle relative regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e neppure una violazione di legge, riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940,; Cass. n. 26185/2019).

In ogni caso va rilevato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex plurimis, Sez. 1, 2020 nr 7518;Ord. n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 – 01; Sez. 1, Ord. n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624 – 01).

Relativamente al secondo profilo del motivo la censura si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione espressa dal tribunale in merito alla credibilità del richiedente che è stata compiuta nel rispetto dei parametri legali e con adeguata motivazione.

Invero, rileva il Collegio che il giudice di merito ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente aveva ritenuto la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (cfr pag. 2 del decreto), non senza aver previamente provveduto a verificare, secondo il parametro della cosiddetta “coerenza esterna”, il racconto del ricorrente rispetto alla situazione socio-culturale del Paese di origine del richiedente asilo, accertata mediante la consultazione delle fonti internazionali disponibili (nel caso, con specifico riferimento all’attività della setta degli Ogboni);

Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata dal ricorrente, il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al secondo motivo, il Tribunale – citando le fonti internazionali consultate (riconducibili Amnesty international 2014/2015,word Report 2015 -Nigeria, International Committeee of Red Cross, ICRC Annual Report -Nigeria 2015 Coi Nigeria giugno 2015) ha escluso che la zona (Edo State) della Nigeria da cui proviene il ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato (invece esistente in altre zone del Paese) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5" (Cass. 30105/2018; Cass. 2020 nr 25449).

Su questo preciso punto, la relativa censura del ricorrente si rivela del tutto generica e per di più volta a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative, per accreditare un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione in modo adeguato e scevro da criticità argomentative.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata non potendosi ritenere tale la contestazione riassunta in poche righe nella memoria di costituzione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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