LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26641/2019 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 1577/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositato il 8/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/2/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che I.M., nato in *****, aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.
I.M., con ricorso notificato il 27/8/2019, ha chiesto per due motivi la cassazione della sentenza.
Il ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è procedibile. Il ricorrente, infatti, ha depositato copia autentica della sentenza impugnata in una stesura non completa, non essendo comprensiva (quanto meno) delle pagine 2, 4, 6 e 8. Tale documento, peraltro, nelle parti in cui è leggibile, non è suscettibile, sia pur nei limiti della statuizione censurata, di adeguata comprensione. Ed è noto che la produzione di copia incompleta del provvedimento impugnato determina, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo il solo caso in cui consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., da ultimo, Cass. n. 14347 del 2020).
2. Nulla per le spese processuali.
3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021