Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20330 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4780/2016 proposto da:

D.M., N.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MASSIMO SIANI;

– ricorrenti –

contro

B.F., L.V., P.F., rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MORAMARCO;

– controricorrenti –

contro

OROPAN SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 46, presso lo studio dell’avvocato De Tullio, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AVERSANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

Il Dott. ing. B.F., il Dott. ing. P.F. e il Dott. arch. L.V. chiesero ed ottennero dal Presidente il Tribunale di Bari decreto ingiuntivo per la somma di Lire 66.308.323 – Euro 33.728,93 oltre iva e contributo previdenziale a carico della srl Bisa a titolo di pagamento del compenso per la loro attività professionale svolta in favore della società ingiunta.

Propose opposizione la società ingiunta, esponendo chiamata in causa di D.M. – amministratrice unica della società al tempo dell’affido incarico – e di N.T. – all’epoca socio – in quanto il debito non risultava dalle scritture contabili, sulla cui base era stato confezionato il contratto di cessione delle quote sociali agli attuali titolari.

Si costituirono anche i consorti N. – D. terzi chiamati, che eccepirono la prescrizione presuntiva del credito vantato dai professionisti.

All’esito della trattazione il Tribunale di Bari rigettò l’opposizione condannando la srl Bisa a pagare il compenso chiesto ai professionisti e condannando i consorti N. – D. a tenere indenne la società di quanto corrisposto agli ingiungenti.

I consorti D. – N. proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Bari, insistendo nella loro prospettazione che s’era maturata la prescrizione presuntiva del credito professionale azionato.

Resistettero e la srl Oropan – quale società acquirente la srl Bisa – nonché i tre professionisti, originari ingiungenti, che chiesero il rigetto dell’appello.

La Corte pugliese rigettò l’impugnazione osservando come non era oggetto di discussione né l’affido incarico, né la congruità del compenso chiesto, né l’obbligo degli appellanti di tenere indenne la società obbligata, bensì esclusivamente la questione della prescrizione presuntiva del credito azionato.

Ed al riguardo il Collegio barese ha escluso che sia maturata l’eccepita prescrizione poiché il rapporto contrattuale d’opera professionale ebbe termine appena nel marzo del 1996.

Di fatti i professionisti, osservava la Corte di merito, non limitarono la loro opera alla predisposizione del progetto, ma – con la consapevole approvazione della società – seguirono pure l’iter burocratico delle pratiche amministrative per il rilascio della concessione edilizia e per l’erogazione delle agevolazioni economiche correlate all’opera progettata, sicché l’opera professionale commessa ebbe termine nel ***** con il deposito presso il Comune di Altamura dell’istanza di rilascio della concessione edilizia per l’opera progettata. Dunque risultando l’opera intellettuale commessa ultimata il 15.11.1996 ed il decreto ingiuntivo portante la pretesa di pagamento del compenso dovuto emesso il 29.3.1999 e notificato alla società debitrice il 6 maggio 1999, con conseguente chiamata in causa degli ex soci con atto notificato loro il 31.8.1999, non era maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c, n. 2.

I consorti N. – D. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico articolato motivo.

Resistono con controricorso e la srl Oropan, nonché il B., il P. ed il L..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da N.T. e D.M. risulta privo di fondamento e va rigettato.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione al disposto ex artt. 2956,2957 e 2958 c.c., in quanto il Collegio territoriale ebbe a violare le norme in tema di prescrizione presuntiva, avendo ritenuto che il termine decorreva dall’ultima prestazione e, non già, in relazione all’ultimazione delle singole – ed autonome tra loro – prestazioni affidate ai professionisti resistenti.

Osservano i ricorrenti come con il decreto ingiuntivo, non già, era stato chiesto il pagamento per l’intera opera professionale prestata, bensì solamente per l’opera di progettazione – prestazione ultimata con il deposito del progetto presso il Comune di Altamura -, così lumeggiando l’autonomia di detta prestazione rispetto alle altre effettuate.

Pertanto la prescrizione presuntiva correva in relazione a detto solo compenso. La censura svolta in effetti sviluppa argomentazione tesa a lumeggiare mera tesi alternativa rispetto alla ricostruzione logico-giuridica posta alla base della statuizione adottata dalla Corte pugliese, così sollecitando questa Corte di legittimità a valutazione circa il merito della controversia.

Il discrimine in punto decorrenza della prescrizione presuntiva in presenza di più prestazioni professionali risulta individuato – Cass. sez. 2 n. 1678/1973 – nell’unicità ovvero pluralità degli incarichi di conferimento delle plurime prestazioni eseguite.

Nella specie è indubbio che le varie prestazioni eseguite dagli ingiungenti furono plurime, ma risultano teleologicamente finalizzate ad uno scopo unico, ed il Giudice del merito ha accertato che anche l’incarico affidato fu unico e ciò sulla scorta del suo prudente apprezzamento delle prove documentali e testimoniali assunte in causa, nonché del comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto contrattuale.

La Corte barese ha puntualizzato che i professionisti, sia con nota diretta agli odierni ricorrenti – all’epoca soci della srl Bisa – sia nella richiesta di parere diretta all’Ordine professionale, hanno sempre operato riferimento ad incarico comprensivo di più prestazioni – progettazione e relative pratiche edilizia e di finanziamento agevolato.

L’argomento critico svolto dai consorti N. – D. si fonda sul diverso apprezzamento circa la natura autonoma delle varie prestazioni effettuate, che tuttavia non solo non lumeggia aporia della diversa opzione interpretativa adottata dalla Corte di merito, ma nemmeno coglie il discrimine tra le due opzioni ossia se l’incarico, ancorché comprendente l’espletamento di più prestazioni, fu unico ovvero ogni autonoma prestazione fu affidata con specifico incarico.

E come ricordato la Corte pugliese ha ritenuto che l’incarico affidato ai professionisti resistenti fu unico in quanto teleologicamente finalizzato alla realizzazione di tutti gli adempimenti preparatori per la realizzazione dell’opera voluta – progetto, concessione edilizia, finanziamento agevolato.

Consegue che, avendo la Corte di merito fissato il completamento dell’incarico professionale commesso al 15.11.1996 – deposito in Comune dell’istanza di rilascio della concessione edilizia -, il corso della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., risulta interrotto con la notifica del provvedimento monitorio avvenuta nel maggio 1999 ossia prima dello scorrere del termine triennale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna, in solido fra loro, dei consorti N. – D. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorre in capo ai ricorrenti l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite afferenti questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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