LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20594/2016) proposto da:
S.R.L. BRI.REX., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti. Roberto Giovanni Aloiso, e Cinzia Genovesi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 42;
– ricorrente principale –
contro
B.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Andrea Raimondo, e Leonardo Biagi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v. Pinerolo, n. 22;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 610/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le conclusioni del P.G., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato B.G. proponeva appello avverso la sentenza n. 917/2009 emessa dal Tribunale di Livorno, con la quale era stata rigettata la domanda di intervenuta usucapione ventennale del fondo sito nel Comune di ***** di mq. 1672,50 e del sottostante fosso della ***** (descritto nel C.T. dello stesso Comune al foglio *****, particelle ***** per mq 2.510, ***** per mq. 320 e ***** per mq 515) proposta nei confronti della BRI.REX s.r.l., nonché respinta la domanda riconvenzionale da quest’ultima società avanzata per l’ottenimento del rilascio del terreno stante l’avvenuto trasferimento del bene.
2. Decidendo sull’appello formulato dal B.G. nei riguardi dell’anzidetta società, che si costituiva resistendo al gravame, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 610/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016), accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione da parte dell’appellante degli immobili indicati nell’originaria citazione, come individuati a mezzo di c.t.u., condannando l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. La soccombente BRI.REX. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la suddetta sentenza. Si è costituito con controricorso l’intimato B.G., contenente anche un motivo di ricorso incidentale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in data 3 marzo 2021.
4. In data 29 marzo 2021 il difensore costituito per la Società ricorrente BRI.REX. S.r.l. ha fatto pervenire in cancelleria, a mezzo pec, atto di reciproca rinuncia (con accettazione) delle parti agli atti (ovvero al ricorso principale e a quello incidentale) del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dalle stesse parti personalmente e dai loro rispettivi avvocati, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c..
Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, a carico di entrambe le parti (ricorrente principale e ricorrente incidentale), del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia reciproca delle parti ai loro rispettivi ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di coniglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021