Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2035 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 34813-2018 r.g. proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Termoli Via M.Pagano n. 15 presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Giacci che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 15/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da O.G. nato in Nigeria (Edo State) volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

2. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la domanda manifestamente infondata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28 bis, comma 2, lett. a), ha ritenuto non rientrante nell’ambito di applicazione della protezione internazionale la richiesta tutela, posto che il richiedente aveva allegato come ragione legittimante la sua richiesta di tutela una vicenda privata e familiare; ha ritenuto non sussistente il pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, provenendo il ricorrente dall’Edo State, ove non si riscontrava una situazione di conflitto armato generalizzato; ha evidenziato come insussistenti i presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, non versando il richiedente in una condizione di soggettiva vulnerabilità.

3. Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria del 19.2.2020, la Prima Sezione di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione prospettata nel primo motivo di censura relativa all’audizione del richiedente in sede giurisdizionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere ritenuto manifestamente infondata la domanda relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante ne fossero presenti tutti i presupposti. Si duole altresì il ricorrente che il Tribunale non avrebbe ritenuto di disporre l’audizione del ricorrente, adottando passivamente ed acriticamente le motivazioni della Commissione territoriale, senza esercitare i poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5, 7 e 14, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità del decreto ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 4, sempre codice di rito, per avere considerato non credibile il ricorrente senza attivare i poteri informativi officiosi ed avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 t.un. imm. (D.Lgs. n. 286 del 1998), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non aveva riconosciuto il diritto alla protezione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è, in parte, infondato e, in altra parte, inammissibile.

4.1.1 Sotto il primo profilo ed in relazione alla questione dell’audizione giudiziale del richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento al procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

4.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulti, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata (e qui confermata) – non esiste un obbligo dell’autorità giudiziaria ad ascoltare in sede giurisdizionale il richiedente e, inoltre, la stessa si presenti del tutto generica e dunque irricevibile, non spiegando e non specificando il richiedente, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione innanzi ai giudici del merito ed i profili di credibilità del racconto non approfonditi nelle precedenti fasi di giudizio.

4.1.3 Quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, la doglianza non coglie nel segno, posto che, al di là della preliminare dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, il provvedimento prende infine in considerazione la situazione dedotta come ragione legittimante la domanda di protezione internazionale, ritenendola tuttavia infondata.

4.2 Il secondo motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi del provvedimento di diniego della invocata protezione internazionale, e cioè l’affermata non riconducibilità della vicenda raccontata nel paradigma applicativo dell’invocata protezione.

4.3 Il terzo motivo – declinato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria – è del pari inammissibile perchè, da un lato, versato in fatto e volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione dei presupposti applicativi della richiesta tutela protettiva e perchè, dall’altro, articolato in modo generico, non indicando neanche quali fossero le ragioni di vulnerabilità del richiedente.

Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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