Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20354 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36827/2019 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini, n. 112, presso l’avv. ENNIO CERIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 209/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1.- D.T. viene dalla Guinea: secondo il suo racconto è stato accusato ingiustamente della morte di un amico e minacciato di morte in segno di vendetta, così costretto a fuggire, dapprima in Gambia, dove, conosciuta una ragazza ed anche qui avversato dal padre di lei anche per via della gravidanza, ha deciso di riparare in Libia, e poi in Italia, dove ha chiesto lo status di rifugiato, la protezione internazionale, o in subordine quella umanitaria.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Campobasso, che, confermando quella di primo grado, ha rigettato le sue richieste, in parte non credendo al suo racconto, o meglio, ritenendolo troppo generico da poter costituire una ragione di protezione; per altro verso escludendo l’allegazione di situazioni di tutela umanitaria, e ritenendo irrilevante lo stato di salute allegato dal ricorrente.

3. D.T. ricorre con un solo motivo, mentre il Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione.

CONSIDERATO

Che:

4.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 286 del 1988, art. 5. Il ricorrente ricorda che il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso sia quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario che ragioni derivanti da obblighi internazionali dello Stato, e tra questi vi sarebbe il rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla salute: la corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità di cura in caso di rimpatrio.

Il motivo è infondato.

Pur essendo, in astratto, la tutela del diritto alla salute una ragione di protezione umanitaria, resta il fatto che la corte di merito ha dato rilievo alla patologia allegata dal ricorrente prendendo atto, da un lato, che non era certissima l’infezione da virus dell’apatite, in quanto dalle analisi risultava invece solo un contatto con il virus, per altro verso che ove l’infezione fosse risultante, era certificata una bassa carica virale, tanto che neanche era stata prescritta cura antivirale specifica. E dunque questo accertamento, che è motivato, è sufficiente a dare ragione del rifiuto della protezione umanitaria.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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