LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28961/2013 R.G. proposto da:
D.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Poggio Catino 6, presso l’avv. Antonio Filippo Graziani, che, unitamente all’avv. Sabato Tufano, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 51, n. 184/51/13, del 12 luglio 2013, depositata il 22 settembre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di atti di intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, relativi a diverse cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. Il ricorso era respinto in primo e in secondo grado, con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. La concessionaria non si è costituita;
2. Il ricorso è inammissibile, essendo formulato in modo non autosufficiente e di tale genericità da non consentire nemmeno la precisa individuazione delle critiche che il contribuente muove alla sentenza impugnata.
3. Quest’ultima peraltro si presenta adeguatamente motivata ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali e sulle modalità delle relative notifiche;
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della parte intimata esenta dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma l’8 aprile 2021.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021