Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20358 del 16/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 499/2016 R.G. proposto da:

D.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto 7, presso l’avv. Massimino Lo Conte, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Graziano, giusta delega in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 4918/52/15, del 18 marzo 2015, depositata il 25 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente nel quale quest’ultima dichiara che, avendo aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle, adempiendo ai relativi pagamenti, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che in ragione della mancata costituzione della controparte non debba provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma l’8 aprile 2021.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472