Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20361 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29107-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIOIELLERIA T.V. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

V.T.;

V.T.L.;

Z.S.L.;

elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato LORIS TOSI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 760/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 5/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 358/8/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di accertamento IRPEF-IVA-IRAP 2008;

i contribuenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. i contribuenti hanno proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al medesimo art., comma 13, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo;

1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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