LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 10007/2020 proposto da:
Q.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Panama 86, presso lo studio dell’avvocato Simona Maggiolini, dalla quale è
rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2441/2019 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 5/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Q.M., cittadino del Pakistan, propose opposizione innanzi al Tribunale di Bologna al provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.
Con ordinanza del 6.11.17, il Tribunale respinse il ricorso, rilevando l’inattendibilità del ricorrente e l’insussistenza dei presupposti normativi dei provvedimenti richiesti.
Avverso tale ordinanza il Q. ricorse in appello dolendosi della erroneità e contraddittorietà della motivazione adottata.
Con sentenza emessa il 5.9.19, la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: la narrazione del ricorrente circa le vicende che lo avrebbero indotto a lasciare il Pakistan (sarebbe stato costretto ad addestrarsi quale terrorista per farsi esplodere, per poi denunciare l’accaduto ed essere minacciato da altri terroristi dopo la denuncia presentata dal padre al quale aveva riferito la vicenda) era inattendibile poiché assolutamente priva di riscontri e non circostanziata, nonché implausibile; tale inattendibilità precludeva anche il riconoscimento della protezione umanitaria, non assumendo rilievo, al riguardo, l’attività lavorativa svolta in Italia.
Q.M. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 111 Cost., comma 6, nonché omesso esame di fatti decisivi, non avendo il Tribunale attribuito rilievo all’attività lavorativa a tempo indeterminato (documentata dal contratto e dalle buste-paga) ai fini della protezione umanitaria.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dir. fondamentali UE, 46 dir. n. 32/13, art. 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale esaminato il merito del ricorso e per non aver espletato i poteri di cooperazione istruttoria.
Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria 28316/2020 della Prima Sezione in ordine ai presupposti della protezione umanitaria in presenza di indici di integrazione in Italia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021