LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 15406/2020 proposto da:
A.Q., rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta Fico, come da procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– intimato – resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2273/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da A.Q., cittadino del Pakistan (distretto di Gujranwala, regione del Punjab), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19 ottobre 2018.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine per cercare lavoro con lo scopo di pagare un debito contratto con la persona che aveva dato alla sua famiglia il terreno di sua proprietà.
3. La Corte di appello, dopo avere ritenuto non necessaria l’audizione del ricorrente, perché sentito dalla Commissione territoriale, era stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando peraltro con chiarezza le ragioni del suo espatrio, ha ritenuto che le dichiarazioni rese riportavano un fatto che non rientrava tra quelli per cui poteva essere concessa la protezione internazionale; i giudici di secondo grado hanno affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva allegato una specifica situazione di vulnerabilità, essendosi limitato a paventare un rischio meramente ipotetico senza specificare altro.
4. A.Q. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.
5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3, della Direttiva 2013/32/UE, avendo ritenuto non credibile il suo racconto; che peraltro il verbale di audizione davanti la Commissione territoriale non era affatto esaustivo, perché non aveva tenuto conto della documentazione successivamente prodotta dal richiedente, conducendo un esame istruttorio lacunoso e superficiale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa valutazione dei documenti prodotti attestanti l’attività lavorativa e, specificamente, della certificazione Unilav relativa ad un contratto di lavoro a tempo parziale determinato di tre mesi con qualifica di aiuto cuoco, delle buste paghe aggiornate al mese di settembre 2018 e della certificazione unica dei redditi 2018, relativa al contratto di lavoro subordinato, stipulato a far data dal 20 settembre 2017 e più volte prorogato.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 – 27, avendo omesso la Corte territoriale di compiere un’adeguata istruttoria sul rischio di subire un danno grave a causa delle passibili ritorsioni che potrebbero essergli commisurate dai suoi persecutori, ovvero tutta gente notabile del suo Paese.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra l’integrazione sociale e la sua situazione personale, assumendo di essere stato assunto con la qualifica di cuoco di ristorante e di percepire uno stipendio mensile di 800,00 Euro e, dunque, stabile e bene remunerato.
5. Occorre prendere atto che il secondo e il quarto motivo di ricorso sottopongono allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.
6. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021