Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20375 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 20976/2015 r.g. proposto da:

***** s.r.l., in liquidazione (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. F.G.M.B., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Nicola Rondinone, e Emanuele Caimi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Cola di Rienzo n. 297, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Tassone.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** s.r.l., in liquidazione (cod. fisc. *****), in persona del curatore legale rappresentante pro tempore Dott. G.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Massimo Fabiani, e Tommaso Manferoce, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Manferoce.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 8.6.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso depositato in data 16.5.2014 ***** s.r.l. in liquidazione chiese l’ammissione al concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento proposto da Project & service s.r.l.. Concessi da parte del Tribunale termine di giorni 60 per il deposito del piano concordatario e depositato il piano in data 18.10.2014, il Tribunale di Varese dichiarò l’inammissibilità della domanda di concordato e dunque con la sentenza n. 8/2015 il fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione. Più in particolare, il Tribunale dichiarò inammissibile perché tardivo il concordato proposto in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, con conseguente perdita degli effetti protettivi legati al suo deposito, ma esaminò come nuovo ricorso di concordato preventivo quello presentato tardivamente e, qualificando la proposta come concordato con continuità aziendale, evidenziò l’inammissibilità della proposta perché la stessa prevedeva il pagamento dei creditori prelazionari ed in particolare della banche ipotecarie, oltre il termine annuale di moratoria di cui alla L. Fall., art. 186 bis, comma 2, lett. c e comunque non immediatamente dopo la liquidazione dei beni immobili su cui insistevano le garanzie ipotecarie, secondo il piano di ammortamento, cioè, originariamente previsto nei contratti di mutuo e comunque con illegittima prosecuzione di quest’ultimi contratti che non potevano essere considerati contratti pendenti, ai sensi della L. Fall., art. 72.

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, presentato da ***** s.r.l. in liquidazione nei confronti del Fallimento della predetta società avverso la sopra ricordata sentenza emessa dal Tribunale di Varese.

La corte del merito ha ritenuto che, al di là della formale qualificazione del concordato come concordato con continuità aziendale, doveva ritenersi corretta la decisione di inammissibilità della proposta perché prevedeva la soddisfazione dei creditori ipotecari non in seguito alla liquidazione dei beni su cui erano state costituite le garanzie ipotecarie, ma in un momento successivo, e dunque illegittimamente anche per la violazione della L. Fall., art. 186 bis, comma 2, lett. c, in relazione cioè ad un pagamento previsto secondo le scadenze pattuite negli originari contratti di mutuo; ha evidenziato inoltre che la proposta concordataria era comunque illegittima per violazione della L. Fall., artt. 55 e 169, perché il mutuo non poteva essere considerato un rapporto pendente ai sensi della L. Fall., art. 72, con conseguente illegittimità della proposta che prevedeva una prosecuzione dei contratti di mutuo dopo l’omologazione del concordato.

2. La sentenza, pubblicata il 8.6.2016, è stata impugnata da ***** s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO ***** s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Il fallimento ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio deve prendere atto che, al momento della celebrazione della Camera di consiglio del 15.4.2021, non è ancora intervenuto il provvedimento presidenziale di decisione sulla richiesta di autorizzazione all’astensione avanzata dal Presidente Dott.ssa Magda Cristiano, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 2.

Si rende dunque necessario il rinvio a nuovo ruolo in attesa del necessario provvedimento presidenziale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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