LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30929/2019 proposto da:
Z.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell’avvocato Arditi Di Castelvetere Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Silipo Domenicantonio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.M.L., P.O., Z.P.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 23/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 22/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 23/19 pubblicata il 22 agosto 2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva respinto la richiesta avanzata da Z.T. per l’adozione della sorella, maggiorenne e interdetta, Z.M.L.. La Corte d’appello ha ritenuto che: (i) l’adottanda, in quanto in stato di interdizione giudiziale, fosse impossibilitata ad esprimere il consenso previsto dall’art. 296 c.c., che costituisce un presupposto necessario ed è espressione di un diritto personalissimo; (ii) il legale rappresentante dell’interdetto, proprio in ragione della natura personalissima del diritto, non potesse ritenersi ammesso a prestare il consenso in luogo dell’interdetto, atteso, peraltro, che la normativa applicabile al caso di specie esclude qualunque giuridica rilevanza allo scopo della adozione; (iii) non fossero invocabili, nella specie, i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di assenso all’adozione.
2. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Z.T., affidato a tre motivi, nei confronti di Z.P. e P.O., rispettivamente protutrice e tutrice dell’interdetta Z.M.L., che sono rimaste intimate.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO
Che:
4. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice a quo, ove, come nella specie stante il disposto dell’art. 313 c.c., in tema di adozione di persone maggiorenni, il P.M. abbia il potere di impugnazione (Cass. n. 9743 del 14/04/2008; Cass. Sez. U., n. 3556 del 10/02/2017; Cass. Sez. 6-3, n. 3256 del 05/02/2019).
5. Il ricorso per cassazione non risulta notificato al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna e si rende, pertanto, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 330 c.p.c. e segg., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, ordinando al ricorrente di provvedere, entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notifica del ricorso e del presente provvedimento alla suddetta parte. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021