Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20391 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5138/2015 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119/A (AVVOCATURA PROVINCIALE), presso lo studio degli avvocati MASSIMILIANO SIENI, GIOVANNA ALBANESE, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

B.A., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio degli avvocati SAVERIO CASTELLI, ALDO SIMONCINI e, successivamente al decesso di quest’ultimo, dal solo avvocato Saverio Castelli che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9495/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2014 R.G.N. 11404/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente le opposizioni proposte da quest’ultima nei confronti dei decreti, con i quali le era stato ingiunto di pagare a B.A. e P.R. il compenso per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001;

queste le ragioni che sorreggono il decisum:

2. i tabulati mensili allegati dai lavoratori recavano, nella parte in alto, l’annotazione Questo tabulato deve essere compilato dal responsabile del servizio e, in calce, la sottoscrizione del comandante o del responsabile del servizio; erano irrilevanti sia il fatto che, nell’arco temporale dedotto in giudizio, mancasse il foglio firma sia la circostanza relativa all’inesistenza di sistemi di rilevazione automatizzata della presenza in servizio, in quanto l’Amministrazione aveva prestato fede ai prospetti riepilogativi mensili predisposti dai dipendenti e, indipendentemente dalla controfirma del dirigente, li aveva fatti propri recependoli nei predetti tabulati, redatti dal responsabile del servizio e firmati dal comandante o dal dirigente del settore del personale; tanto era stato confermato anche dai testi escussi;

3. non era ravvisabile la duplicazione retributiva, dedotta dall’Amministrazione, perché l’indennità di turno, prevista dall’art. 22 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, compensava interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro e assolveva ad una funzione diversa ed estranea rispetto a quella propria del compenso correlato alla prestazione di lavoro resa, oltre l’ordinario orario di lavoro; nell’ambito del turno;

4. l’attestazione “il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio riflettenti il lavoro straordinario stesso”, apposta in calce ai tabulati mensili del salario accessorio, prodotti dai lavoratori, recanti anche l’indicazione dei codici relativi al tipo di lavoro prestato, valeva quale ratifica del lavoro straordinario prestato in conformità delle disposizioni di legge, regolamenti e degli ordini di servizio; comunque, dalle deposizioni testimoniali era emerso che la prestazione del lavoro straordinario veniva autorizzata telefonicamente, ogni volta che particolari emergenze rendevano necessaria la protrazione dell’orario di lavoro; la peculiarità delle mansioni, proprie degli appellati, che appartenevano alla Polizia Provinciale, rendeva impossibile programmare in anticipo le prestazioni di lavoro straordinario;

5. avverso questa sentenza la Città Metropolitana di Roma Capitale (già Amministrazione Provinciale di Roma), ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso B.A. e P.R., i quali hanno depositato memoria e hanno rappresentato che, in ragione del sopraggiunto decesso dell’Avvocato Aldo Simoncini (10 marzo 2019), essi sono, ormai, rappresentati e difesi dal solo Avvocato Saverio Castelli.

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

6. con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, dell’art. 17, comma 5 del CCNL 6.7.1995, comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente, e dei correlati principi sull’obbligo di effettività della prestazione lavorativa oraria e sulla necessità dell’autorizzazione preventiva per lo svolgimento di lavoro straordinario, anche con riferimento alle non considerate circolari interne e ai pareri dell’Aran allegati nel giudizio di primo grado; violazione delle norme di contabilità pubblica in materia di determinazione del Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 del CCNL 1.4.1999 e art. e art. 31 del CCNL del 6.7.1995), violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’affermato ed illegittimo valore giuridico dei tabulati riepilogativi degli orari, alla ritenuta equipollenza ad autorizzazione preventiva delle “postume e generiche attestazioni di svolgimento di lavoro” e alla validità dell’autorizzazione orale, rispetto alle postume operazioni matematiche di calcolo delle differenze tra ore di servizio e ore di turnazione;

7. la ricorrente imputa alla Corte di avere letto erroneamente i tabulati prodotti dai ricorrenti e deduce che: l’attestazione era prestampata in calce ai tabulati e non era preceduta dall’indicazione delle ore di lavoro straordinario ma da ore di lavoro ordinario, notturno festivo e in reperibilità; la pretesa azionata dai controricorrenti era fondata su un’operazione matematica postuma, “effettuata con le modalità poste a premessa dei ricorsi monitori e, cioè, sommando le ore di lavoro ordinario e quelle di salario accessorio in turnazione e, quindi, sottraendo al totale le ore di lavoro ordinario e ritenendo straordinario la differenza”; per questa ragione non era evidenziabile dai tabulati alcuna autorizzazione postuma;

8. addebita alla Corte territoriale la violazione delle disposizioni di legge e di contratto che prevedono che l’orario di lavoro comunque articolato è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato (L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 3, art. 17, comma 5 CCNL 1.4.1999) e asserisce che le somme per retribuire il lavoro straordinario sono autorizzabili in misura massima per ciascun lavoratore e per la totalità dei dipendenti (art. 14, comma 3 CCNL 1.4.1999) nell’ambito del Fondo all’uopo costituito (art. 31, comma 1 CCNL 6.7.1995 e art. 14 CCNL 1.4.1999);

9. sostiene che l’autorizzazione orale non sostituisce quella scritta e che l’autorizzazione eventualmente concessa in forma orale è nulla e, al più, può ritenersi consentita solo in relazione ad interventi urgenti;

10. deduce: che ciascun dipendente è tenuto, secondo la circolare n. 1 del 1999, a compilare un rapporto giornaliero e un prospetto riepilogativo mensile; che il rapporto giornaliero deve contenere orario di lavoro, località e interventi effettuati e deve coincidere con il servizio effettuato; le ore di lavoro straordinario devono coincidere con le relazioni di servizio controfirmate dal responsabile;

11. invoca le norme della contrattazione collettiva indicate nella rubrica, per affermare che il prolungamento della prestazione lavorativa, oltre il normale turno di servizio, deve essere autorizzato dal dirigente di riferimento in via formale e preventiva, ovvero con successiva ratifica e solo se le prestazioni sono state rese per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio, che devono essere indicate nell’atto di ratifica;

12. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL comparto Regioni ed autonomie Locali disciplinanti il lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999 e art. 31 CCNL 6.7.1995) e deduce “l’incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario”;

13. sostiene che, in relazione alle ore assunte effettuate come orario straordinario, controricorrenti avevano percepito l’indennità di turno nella misura prevista dall’art. 22 del CCNL 14.9.2000 e asserisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto detrarre dalle somme rivendicate quelle percepite a titolo di indennità di turno;

esame dei motivi.

14. entrambi i motivi di ricorso presentano plurimi profili di infondatezza e di inammissibilità;

15 vanno richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni già espresse da questa Corte con le sentenze nn. 9305 del 2020, 21330 del 20109, 12360 del 2017, pronunciate in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, connotate in gran parte da analoghi motivi di impugnazione;

16. nella fattispecie in esame, il primo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la Corte territoriale non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, ma ha ritenuto che la prova della presenza dell’autorizzazione del lavoro straordinario fosse stata offerta dai lavoratori attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale.

17. il motivo è inammissibile nella parte in cui le censure, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e del contratto collettivo, mirano a mettere in discussione l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata ed al riesame del materiale probatorio (Cass. SSU 24148/2013; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

18. come già evidenziato (cfr. pp. nn. 2 e 4 di questa ordinanza), la Corte territoriale ha accertato che le attestazioni prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, dimostravano che c’era stata l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che, proprio in ragione della peculiarità delle mansioni e delle funzioni, la autorizzazione veniva data oralmente in relazione a situazioni di emergenza;

19. il motivo è inammissibile anche nella parte in cui è richiamata la circolare n. 1 del 1999 perché nel ricorso non ne è riprodotto il contenuto, almeno nella parte saliente e rilevante per la ricostruzione della intera sua portata (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 5543/2017, 5314/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007), non risulta allegata al ricorso e, nemmeno, ne risulta indicata la specifica sede di produzione processuale; il motivo è inammissibile anche nella parte in cui la ricorrente, ribadendo la tesi della duplicazione di pagamenti e di errori di calcolo richiede un inammissibile nuovo accertamento di merito (cfr. p. n. 17 di questa ordinanza);

20. il secondo motivo è infondato perché, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’art. 22 del CCNL di comparto del 14.9.2000 non contiene alcuna disposizione che afferma l’incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno;

21. il turno non è altro che la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l’erogazione della corrispondente indennità, che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale (ordinario) orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno; correlativamente l’art. 38 del richiamato CCNL non contiene alcuna disposizione che afferma la dedotta incompatibilità dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro; detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro; detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro (Cass. nn. 9305 del 2020, 21330 del 2019, 12360 del 2017, cit.);

22. rimane oscura la ragione per la quale è denunciata nella rubrica del motivo in esame la violazione dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 atteso che tale disposizione disciplina (al pari della corrispondente disposizione contenuta nel CCNL del 14.9.2000) materia ed istituto (cumulo delle aspettative) estranei alla vicenda dedotta in giudizio;

23. il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui la ricorrente, ribadendo la tesi della duplicazione di pagamenti e di errori di calcolo richiede un inammissibile nuovo accertamento di merito (cfr. punto 17 di questa ordinanza);

24. il ricorso va rigettato;

25. le spese seguono la soccombenza;

26. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e CPA, in favore dell’Avvocato Saverio Castelli, difensore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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