LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30342/19 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato a Petilia Policastro, via Arringa n. 60, presso l’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di pace di Crotone 30.8.2019 n. 473;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Con provvedimento 26 settembre 2018 il Prefetto di Crotone espulse dal territorio italiano D.I., cittadino maliano, in quanto privo di permesso di soggiorno.
Il provvedimento venne impugnato dallo straniero dinanzi al Giudice di pace di Crotone. Il ricorso non indica quali motivi vennero dedotti a fondamento della impugnazione dinanzi al giudice di pace.
2. Il giudice di pace di Crotone con ordinanza 30 agosto 2019 n. 473 rigettò l’impugnazione.
L’ordinanza del giudice di pace è stata impugnata per cassazione dal soccombente, con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.
Sviluppa una censura così riassumibile:
-) il giudice di pace ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione, sul presupposto che la sentenza d’appello di rigetto della domanda di protezione internazionale fosse passata in giudicato, e fosse quindi eseguibile;
-) tuttavia quella sentenza non poteva ritenersi passata in giudicato, perché entro il semestre dal suo deposito era stato proposto ricorso per cassazione;
-) la circostanza che la cancelleria avesse comunicato a mezzo PEC al richiedente asilo l’avvenuto deposito della sentenza non era sufficiente a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..
1.1. Il motivo è fondato.
Il ricorrente è stato espulso mentre pendeva il ricorso da lui proposto avverso la sentenza d’appello, reiettiva della sua domanda di protezione internazionale.
La pendenza del suddetto procedimento aveva determinato non l’invalidità, ma la sospensione dell’efficacia del provvedimento espulsivo, come già stabilito da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 27077 del 23/10/2019, Rv. 655648-01; Sez. 1, Ordinanza n. 5437 del 27/02/2020, Rv. 657039-01), sospensione destinata a cessare – con la conseguente ripresa del procedimento espulsivo – nell’eventualità di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Il giudice di pace, pertanto, rilevata la perdurante pendenza del giudizio sulla domanda di protezione, avrebbe dovuto trarne la conclusione della sopravvenuta sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione.
Ne’ avrebbe potuto il Giudice di pace sindacare se il ricorso per cassazione proposto dall’interessato fosse tempestivo o tardivo, dal momento che una volta proposto quel ricorso, l’unica autorità competente a stabilire se esso fosse tempestivo o tardivo, e di conseguenza se fosse meno cessata la causa impeditiva dell’espulsione, non poteva che essere la Corte di cassazione.
In ogni caso ritiene opportuno il Collegio aggiungere che la decisione con cui il giudice di pace ha sindacato, incidenter tantum, se la sentenza d’appello reiettiva della domanda di protezione internazionale fosse passata in giudicato è comunque erronea, dal momento che la comunicazione da parte della cancelleria a mezzo PEC dell’avvenuto deposito della sentenza non valeva a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio al giudice di pace di Crotone, affinché torni a provvedere sull’impugnazione del decreto di espulsione, alla luce dei principi sopra esposti, e previo accertamento della perdurante pendenza o meno del giudizio sulla domanda di concessione della protezione internazionale.
3. Il secondo motivo resta assorbito.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa Giudice di pace di Crotone, in persona di altro Giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021