LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34485/19 proposto da:
J.E., elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore (info.pec.avvocatoletiziafallica.it), difeso dall’avvocato Letizia Fallica, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta 28.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Il Questore di Catania, con provvedimento 5 agosto 2019, dispose il trattenimento di J.E., cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, nel centro di permanenza *****.
Il 26 settembre 2019 il Questore di Caltanissetta chiese al Giudice di pace della medesima città la proroga della durata del trattenimento.
Con provvedimento 28 settembre 2019 il giudice di pace convalidò la proroga per un periodo di 30 giorni.
2. J.E. ha impugnato per cassazione il suddetto provvedimento del giudice di pace, con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, tra altre censure che – per quanto si dirà – restano assorbite, il totale difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
1.1. Il ricorso è fondato.
Il Giudice di pace ha disposto la proroga del trattenimento utilizzando un modulo prestampato sul quale ha barrato le parti che non interessano.
Il provvedimento non contiene alcuna motivazione.
Il provvedimento impugnato va dunque cassato in quanto nullo per mancanza di una intelligibile motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, annullando il provvedimento del questore di Caltanissetta 26 settembre 2019.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto del Questore di Caltanissetta del 26 settembre 2019;
(-) condanna il Ministero dell’interno alla rifusione in favore di J.E. delle spese del giudizio di merito, che si liquidano nella somma di Euro 900, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna il Ministero dell’interno alla rifusione in favore di J.E. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021