Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20402 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34629/19 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato a Ravenna, piazza Kennedy n. 22, presso l’avvocato Carlo Benini, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 5.6.2019 n. 1787;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. O.J. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di concessione della protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma ha solo depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per totale omissione dello svolgimento dei fatti di causa, delle ragioni poste a fondamento della domanda, dei motivi con cui quella domanda venne rigettata dal tribunale; dei motivi d’appello.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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