LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37968/19 proposto da:
-) B.M.A., elettivamente domiciliato a Caltanissetta, corso Sicilia n. 105, presso l’avvocato Antonella Macaluso, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 29 aprile 2019 n. 286;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. B.M.A. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande di protezione internazionale formulate dall’odierno ricorrente.
2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorrente infatti non indica:
-) quali fatti dedusse a fondamento della domanda di protezione (ad eccezione di un fugacissimo cenno al suo “gravissimo stato di povertà”);
-) cosa decise il tribunale;
-) quali motivi vennero proposti con l’atto d’appello.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021