LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37268/19 proposto da:
-) M.L., elettivamente domiciliato a Roma, viale Angelico n. 38, presso l’avvocato Roberto Maiorana, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 28 maggio 2019 n. 1085;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. M.L. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato le sue domande di concessione della protezione internazionale.
2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei fatti di causa, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per totale omissione dello svolgimento dei fatti di causa, delle ragioni poste a fondamento della domanda, dei motivi con cui quella domanda venne rigettata dal tribunale; dei motivi d’appello.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021