Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2042 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30994/19 proposto da:

-) O.D., elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, v. Malta n. 7, difeso dall’avvocato Mario Di Frenna in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 11.2.2019 n. 462;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

premesso che:

Il signor O.D., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito della situazione generale di pericolosità diffusa in tutta la Nigeria, e segnatamente in ragione del clima di violenza indiscriminata e generalizzata causata dalla presenza del gruppo terroristico denominato Bo. Ha.nell’intero territorio nigeriano;

in via subordinata, ha dedotto poi l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione: della personale situazione di vulnerabilità, derivante anche dalle violenze subite in Libia, dove aveva vissuto per più di cinque anni e dove era stato anche ferito; del rapporto affettivo instaurato con una sua connazionale, fuggita in Italia insieme con lui, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; del rilevante e fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso sin dal suo arrivo in Italia.

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento il signor D. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che lo ha rigettato con ordinanza in data 10.12.2017;

l’ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 11/2/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del suo racconto; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14; 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità tale da legittimare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico, complesso motivo di censura;

il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

considerato che:

col primo ed unico motivo, nel quale si lamenta il mancato riconoscimento della sola protezione umanitaria, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui:

– ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, in violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente asilo;

– ha violato l’onere di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, trascurando il valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

non ha assolto all’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia;

OSSERVA:

Il motivo è fondato, sia pur nei limiti che seguono.

1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero che richieda l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

2. la valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019);

3. nel caso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato a ritenerlo inattendibile sulla sola base di una singola discrepanza tra le dichiarazioni rilasciato dinanzi alla commissione territoriale e quelle rese in sede giudiziaria avendo il signor O. dapprima affermato di essere nato a ***** e di essersi trasferito a Benin City nell’anno 2002 presso uno zio paterno, e poi, dinanzi al tribunale, di avere sempre abitato nella città di nascita fino al 2008 (anno in cui aveva lasciato il proprio Paese) – senza considerare in alcuna altra parte le dettagliate dichiarazioni del ricorrente quanto al suo vissuto personale nel Paese di origine e in quello di transito;

4. varrà considerare, in proposito, come la Corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente indicati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni, alla luce dei più recenti insegnamenti di questa Corte (per tutte, Cass. 8819/2020);

5. correttamente la difesa del ricorrente osserva come l’unica affermazione, in ipotesi contraddittoria, presa in considerazione dal giudice d’appello non sia stata oggetto di alcuna richiesta di chiarimento o di approfondimento sia da parte del Tribunale, sia del giudice dell’impugnazione, e ciò in spregio al principio, recentemente affermato da questa Corte (al quale il collegio intende dare continuità) a mente del quale, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all’organo giurisdizionale, evidenzi specificamente (come nel caso di specie) i motivi per i quali la nuova audizione si renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell’interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza da parte della Commissione territoriale, l’omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l’omessa formulazione, da parte dei componenti della Commissione, di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior comprensione e valutazione del contenuto dell’audizione stessa: in tali sensi, di recente, Cass. 20366/2020 e Cass. 22049/2020; in senso ancor più tranchant, Cass. 9228/2020);

6. in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema adottata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del modello legale di letturà delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito, volta che (Cass. 8819/2020, cit.), in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, integra altresì gli estremi dell’errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, la valutazione delle dichiarazioni che si sostanzi nella capillare, scomposta e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione del richiedente asilo, nonostante che il procedimento di protezione internazionale sia per sua natura caratterizzato da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte inter pares;

7. funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi, difatti, quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico – come altresì confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “è, in generale, attendibile”.

8. tanto premesso, il motivo risulta altresì fondato in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, conseguente, in primis, alla mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte dell’organo giurisdizionale, oltre che frutto dell’errato sillogismo a mente del quale alla mancanza di credibilità del racconto conseguirebbe, ipso facto, il rigetto di tutte le richieste di protezione internazionale (così al folio 4 della sentenza impugnata).

9. difatti, se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo: la rilevanza della situazione socio-politica o normativa del richiedente asilo deve essere, pertanto, correlata alla sua specifica situazione, ed al suo conseguente e personale rischio di subire misure sanzionatorie di carattere lato sensu persecutorio.

10. lo status di rifugiato presuppone, pertanto – al pari dello status riconosciuto al richiedente asilo, ai fini della protezione sussidiaria, dal citato D.Lgs. art. 14, lett. a) e b), l’accertamento di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito: una valutazione negativa esclude, pertanto, ipso facto, la possibilità del riconoscimento delle predette forme di protezione maggiore (valutazione di credibilità che potrebbe, comunque, non essere addirittura necessaria ove, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non emerga comunque l’esistenza dei fattori di inclusione nelle due forme di protezione maggiori).

11. diversa, invece, è la prospettiva del giudice in tema di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14 (non oggetto, peraltro di specifico motivo di ricorso) e di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento da compiersi (anche) alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

12. pertanto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza degli indicati presupposti, giusta l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018 e Cass. S.U. 29460/2019), che non sono, pertanto, condizionati dalla valutazione (negativa) di credibilità (a titolo soltanto esemplificativo, e non esaustivo: condizioni di salute come confermate dall’esistenza di certificati medici; specifiche situazioni di vulnerabilità conseguenti ad esperienza di vita del richiedente asilo (come nella vicenda di cui a Cass. 1104/2020, relativa ad una donna nigeriana dapprima violentata e poi oggetto di tratta nel Paese di transito); conflitto a bassa intensità nel Paese d’origine, come da Circolare della commissione nazionale per il diritto di asilo del 30.7.2015).

13. il riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, postula -una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale attivando i necessari canali diplomatici ed amministrativi tramite rogatorie (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016) – essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona, e non di cause cd. “seriali” – in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; ed al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), tra le quali, come già affermato da questa Corte, non rientra il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, le cui finalità risultano del tutto eccentriche rispetto a quelle richieste nella specie.

14. va pertanto riaffermato il principio alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;

15. a fronte dell’onere del richiedente di allegare, dedurre ed eventualmente produrre (ove possibile) tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione: con la conseguenza che il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere, in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 22/05/2019);

16. nel caso di specie, si legge in sentenza (f. 3) come sia “noto che dai vari rapporti COI nonchè dal sito “Viaggiare sicuri” la lamentata situazione di violenza indiscriminata sia circoscritta alla regioni del Nord-est della Nigeria”, così incorrendosi nel duplice e già segnalato errore di diritto consistente nell’aver omesso di adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria, e di aver illegittimamente sovrapposto i presupposti di legge per la concessione della protezione sussidiaria con quelli funzionali al riconoscimento di quella umanitaria.

17. nel caso di specie, inoltre, il giudice a quo, dopo aver omesso qualsivoglia considerazione in ordine al pur comprovato processo di integrazione del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano, ha inammissibilmente trascurato di approfondire e circostanziare in modo congruo gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare che il suo ritorno nel proprio Paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

18. in particolare, il giudice a quo, nel procedere alla valutazione delle condizioni sociali, politiche ed economiche del Paese di origine del ricorrente, si è inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, l’insussistenza di “alcun grave motivo atto a giustificare l’adozione della misura anche in relazione alla circostanza che la Nigeria non risulta un Paese dove vige una particolare situazione di pericolo ed una evidente instabilità politica” (pag. 4), aggiungendo poi (f. 5 della sentenza), del tutto erroneamente, che “la compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza non è sufficiente a giustificare la protezione umanitaria in mancanza di uno specifico rischio personale del richiedente” – così risolvendosi la frettolosa analisi in un generico richiamo, privo di alcuna corroborazione istruttoria, alle condizioni del Paese di origine erroneamente riferite alla situazione personale del signor O., ma trascurando in tal modo di approfondire e circostanziare le proprie considerazioni alla luce delle situazioni concrete potenzialmente idonee a compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno istante;

19. nè a miglior sorte appaiono destinate, in seno al presente procedimento, le ulteriori affermazioni (anch’esse svolte contra legem, discorrendo la norma di obbligatoria valutazione, se del caso, anche delle vicende relative al paese di transito: Cass. 13758/2020): 1) della assoluta irrilevanza delle violenze subite in Libia (risoltesi, a detta del ricorrente, in conseguenze fisiche estremamente significative, e sulle quali è omesso ogni giudizio di credibilità e, prima ancora, ogni accertamento pur possibile della relativa veridicità); 2) della possibilità che, alla donna con la quale il richiedente asilo aveva intrapreso una relazione sentimentale (ed alla quale era stato concesso il permesso di soggiorno) – circostanze, evidentemente ritenute credibili dalla Corte di merito – “non fosse impedito di seguire il proprio compagno in Nigeria”, volta che, nell’ipotizzare tale possibilità, l’organo giurisdizionale viene a sovrapporre, inammissibilmente, una propria congettura alla libertà di scelta non solo del ricorrente, ma di un soggetto estraneo al giudizio – senza valutare la significatività dei legami personali e familiari, tutelati dall’art. 8 della Cedu, in base alla loro durata nel tempo e stabilità (Cass. 4455/2018; Corte Cost. 202/2013; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia).

20. il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

21. sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del motivo di ricorso nei termini sopra specificati, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto dianzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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