LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5887/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1078/48/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 4 febbraio 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14aprile 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 149/12/2011, depositata in data 16 marzo 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accolse il ricorso proposto da V.F. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP per la annualità di imposta 2003, emesso dalla Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base degli studi di settore, ritenendo che l’accertamento fosse nullo per non avere l’Ufficio fornito la prova della notifica dell’invito al contraddittorio.
Contro la sentenza, non notificata, propose appello la Agenzia delle Entrate con atto notificato alla controparte in data 12 aprile 2013 che fu dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 1078/48/2014 depositata in data 4 febbraio 2014. La CTR rilevò la tardività dell’appello per mancato rispetto del termine annuale di impugnazione (applicabile ratione temporis), decorrente dal 16 marzo 2011, pur tenendo conto della sospensione dei termini di 46 giorni per il periodo feriale e dell’ulteriore sospensione del termine per presentare appello, dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, poiché l’appello risultava proposto dopo più di 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e non poteva ritenersi tempestivo neppure sommando due volte la sospensione feriale dei termini di 46 giorni, mentre non appariva applicabile la sospensione del giudizio e dei termini processuali per il condono previsto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, in quanto operativa solo dal 31.12.2011 in virtù della modifica legislativa intervenuta con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 bis, lett. a).
Contro la sentenza di appello, non notificata, la Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con atto notificato in data 27 febbraio/3 marzo 2015.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 bis, lett. a), dell’art. 327 c.p.c., e della L. n. 742 del 1969, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata – laddove aveva ritenuto non applicabile la sospensione del giudizio e dei termini processuali per il condono previsto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, in quanto operativa solo dal 31.12.2011 in virtù della modifica legislativa intervenuta con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 bis, lett. a) – travisato la modifica legislativa intervenuta con l’emanazione del menzionato D.L. n. 216 del 2011, contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 39, che, dopo la conversione e le ulteriori modifiche a seguito del D.L. n. 216 del 2011, aveva previsto la possibilità di definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 in cui è parte la Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31.12.2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, poiché il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 29, comma 16 bis, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, aveva sostituito la data del 1 maggio 2011 con quella del 31 dicembre 2011 esclusivamente con riguardo al novero delle liti definibili, che veniva esteso a tutti i ricorsi incardinati entro la data del 31.12.2011, mentre nessuna modifica era intervenuta circa la sospensione dei termini, la cui durata era iniziata con la pubblicazione del decreto legge e si era conclusa il 1 luglio 2012, ininterrottamente; con la conseguenza che per le liti fiscali suscettibili di definizione, quale era pacificamente quella in esame, la sospensione dei termini processuali operava dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento) al 30 giugno 2012 per un totale di 361 giorni ed aveva impedito il decorso dei termini dell’appello, poiché, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 16.3.2011, aggiungendo al termine di decadenza di un anno e 46 giorni di sospensione feriale per il 2011, i 361 giorni di sospensione in virtù della Legge di condono, si perveniva al 29 aprile 2013, mentre l’appello era stato correttamente notificato in data 11 aprile 2013 e quindi prima della scadenza del termine.
2. Il ricorso è fondato.
3. E’ opportuno premettere il testo del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, e, per quanto di rilievo, il testo della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, (richiamato dall’art. 39 cit.). L’art. 39, stabiliva: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”.
4. La L. n. 289 del 2002, art. 16, stabiliva, a sua volta, al comma 1, che “le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma a) di 150 Euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 Euro”. La disposizione individuava, al comma 2, le modalità e i termini di versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, e le conseguenze del mancato versamento. Al comma 3, precisava: “Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato… b)”. Ai commi 6 e 7, la disposizione stabiliva la sospensione delle liti suscettive di definizione fino al 30 giugno 2003 e la sospensione fino al 17 marzo 2003 dei termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello; al comma 8, infine, stabiliva che “gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005”.
5. Riportato il quadro normativo di riferimento, l’affermazione dei giudici di appello, per cui la causa che occupa non sarebbe inclusa tra quelle suscettive di definizione ai sensi del citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, si basa su un assunto errato e cioè che non fosse applicabile la sospensione del giudizio e dei termini processuali per il condono previsto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, nel caso in esame in quanto operativa solo dal 31.12.2011 in virtù della modifica legislativa intervenuta con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 bis, lett. a) mentre la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 16 marzo 2011 e cioè prima della entrata in vigore della disposizione. Infatti il novero delle liti definibili è stabilito in modo autonomo dall’art. 39, della prima parte comma 12, ed include ogni lite che veda coinvolta l’Agenzia, di valore non superiore a 20.000 Euro, pendente alla data del 1 maggio 2011, senz’altra limitazione e la causa in esame era senz’altro pendente a quella data (v. in tal senso Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32600 del 12/12/2019 Rv. 656458 – 01, secondo cui “In tema di condono fiscale, il novero delle liti suscettive di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, è stabilito in modo autonomo dalla prima parte di tale disposizione ed include ogni lite che veda coinvolta l’Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20.000 Euro, pendente alla data del 1 maggio 2011, senza altre limitazioni”).
6. E’ opportuno aggiungere che il conteggio operato dall’Agenzia delle Entrate – come sopra riportato, per cui la sospensione dei termini per il periodo feriale del 2011 si sovrappone con la sospensione legale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 – si scontra con il principio enunciato da questa Corte per cui “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c., non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 Rv. 657875 – 01; v. nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 11/03/2010 Rv. 612150 – 01). Tuttavia la soluzione resta quella della tempestività dell’appello poiché, ai sensi della stessa pronuncia, se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale. E nella specie si è verificata tale situazione perché, aggiungendo al termine ordinario di 3 mesi e 21 giorni decorrente dal 16 marzo al 6luglio 2011, i 361 giorni di sospensione in virtù della legge di condono, si arriva al 1 luglio 2012; dopo di che il termine residuo di quello annuale ordinario deve essere ulteriormente spostato per la sospensione feriale del 2012, cosicché si giunge alla stessa scadenza finale del termine per l’appello del 29 aprile 2013 che è stata indicata e rispettata dall’Ufficio finanziario per la notifica dell’atto di appello.
7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania per la decisione nel merito. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021