Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20433 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza richiesto d’ufficio da:

TRIBUNALE DI GENOVA, con ordinanza 25.11.2019 ai sensi dell’art. 45 c.p.c., nel procedimento promosso da Agenzia delle Entrate –

Riscossione, per la dichiarazione di fallimento di ***** s.p.a.

n. ***** R.R.c.c.;

lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore generale Dott. Nardecchia Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Tribunale di Genova, ricevuti gli atti di istruttoria prefallimentare promossa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la dichiarazione di fallimento di ***** s.p.a. avanti al Tribunale di Massa, a seguito della declinatoria della competenza dichiarata dal primo giudice adito con decreto 5.6.2019, ha a sua volta escluso la propria, così rimettendo gli atti a questa Corte per regolare un conflitto negativo;

2. il tribunale ha rilevato che: a) la società debitrice, ammessa al concordato preventivo, ne aveva conseguito l’omologazione, con decreto dello stesso Tribunale di Genova del 21.1.2014; b) successivamente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, assumendo l’inadempimento del concordato e la sussistenza di crediti fiscali per circa 33 mln Euro, portati anche da iscrizioni a ruolo, con avvisi di accertamento e di addebito senza esito, instava per il fallimento, chiesto davanti al Tribunale di Massa; c) la menzionata declinatoria discendeva dal riscontro che davanti al diverso Tribunale di Genova pendeva il concordato, operando tale procedura in senso attrattivo, con “continenza della procedura prefallimentare” e dalla circostanza della ineffettività della sede legale, pur trasferita in ***** il *****, mentre in precedenza era nel circondario del Tribunale di Genova; d) la società in concordato, al pari di commissario giudiziale e liquidatore, davano atto che la maggior parte dei crediti azionati dall’Agenzia si riferiva a “pronunce in sede tributaria” per crediti accertati successivamente al concordato, dunque con inopponibilità alla società stessa;

3. il tribunale ha così ritenuto di dover a sua volta declinare la competenza poiché: a) la sede legale della società era in *****, mentre le stesse indagini della Guardia di Finanza non avevano accertato alcun atto di gestione nel circondario genovese, dopo il predetto trasferimento; b) il non reperimento della società presso la sede legale non instaurava alcuna automatica reviviscenza della sede anteriore al trasferimento in *****, né era rilevante l’attività degli organi concorsuali, per come condotta invero ininfluente rispetto alla sede, tuttora in ***** e rispetto agli organi sociali, del tutto autonomi; c) alla chiusura della procedura concordataria con l’omologazione non aveva fatto seguito alcuna altra procedura in Genova, né sussisteva una norma di continenza tra concordato e istruttoria prefallimentare, dunque con deroga rispetto ai comuni criteri sulla competenza, mentre era irrilevante la questione della corretta ammissione del concordato di gruppo, concentrato a suo tempo, per quattro società, in *****, sul presupposto che alcune di esse vi avessero la sede, altro essendo l’istituto attuale della competenza inderogabile per la dichiarazione di fallimento;

4. ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. n. 6423/2016 e n. 16951/2016 e riepilogato in termini da Cass. n. 17518/2020, n.m. – per il quale la disciplina regolatrice del rilievo d’ufficio della incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non risultando direttamente né esaustivamente fissata nella L. Fall., art. 9-bis (che contempla in via primaria l’ipotesi di incompetenza connessa alla dichiarazione di fallimento), sia rinvenibile “solo coordinando secondo la particolarità della materia il perimetro degli artt. 38 e 45 c.p.c., con quello della L. Fall., art. 9 e s.; nello specifico, è ben possibile che il regolamento possa essere sollevato dal giudice di rinvio, dunque, anche dopo i venti giorni” che la L. Fall., art. 9-bis, pone invece – con intento acceleratorio – come limite temporale, in alternativa al disporre la “prosecuzione della procedura fallimentare”, nell’implicito presupposto del pregresso accertamento dei suoi requisiti di apertura (evento, nella vicenda, per definizione non accaduto); ciò all’insegna dell’indirizzo per cui, a tenore dei precedenti citati, “il principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dalla L. Fall., art. 9 bis, non può analogicamente applicarsi, in difetto di “eadem ratio”, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest’ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall’articolo predetto” (oltre a Cass. n. 28711/2019, n. 20661/2019);

5. nella stessa materia, infatti, opera l’istituto comune dettato per i conflitti di competenza, secondo i requisiti di collegamento con il primo contraddittorio introdotti nel novellato art. 38 c.p.c., che, in fatto, circoscrivono il rilievo officioso, al più, all’esaurimento dell’udienza (cioè non oltre la stessa), nella specie convocata e tenuta L. Fall., ex art. 15; ciò implica che il regolamento di competenza a dichiarare il fallimento può essere sollevato anche dal secondo tribunale, come accaduto nella fattispecie, cioè quello indicato come competente dal primo (a sua volta dichiaratosi incompetente), anche dopo i venti giorni dalla ricezione dei relativi atti e non oltre l’udienza, vale a dire – ove essa sia stata disposta – così assicurando, con tale incombente (da intendere in senso contenutistico, Cass. s.u. n. 11866/2020) e sia pur non oltre il suo compimento (o la riserva assunta a seguito del suo svolgimento), il contraddittorio fra le parti e per tale via provocando l’intervento della Corte di cassazione, secondo un innesto di compatibilità dell’art. 38 c.p.c. (alla luce del formante giurisprudenziale, cfr. Cass. n. 17518/2020, n. 14170/2019, n. 20493/2018) con la citata L. Fall., art. 9-bis;

6. in tal modo appare conciliata l’esigenza acceleratoria che il legislatore del 2005-2007 ha inserito nell’impianto del R.D. n. 267 del 1942, con la regolarità istruttoria all’esito della quale il tribunale designato competente, ma dissenziente con tale l’indicazione, provochi d’ufficio la regolazione della competenza; siffatta, specificata, disciplina del conflitto negativo sorto in corso d’istruttoria prefallimentare tiene così conto della necessaria urgenza con cui la sollecitata concorsualità deve operare, posto che essa assume effetti dalla dichiarazione di fallimento (e non dalla domanda, se non per la competenza, almeno fino alla vigenza del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); al contempo, essa evita di imporre in termini assoluti lo stesso limite dei venti giorni di cui alla L. Fall., art. 9-bis, comma 2, che impedirebbe al tribunale, ricevuti gli atti da quello dichiaratosi incompetente, di far decidere (su proprio dubbio) a propria volta sulla competenza senza aver eventualmente instaurato in modo efficace il contraddittorio con le parti o comunque introdotto elementi propri nel corredo istruttorio (come in effetti avvenuto nella vicenda, avendo il tribunale riconvocato le parti avanti a sé e ad esse sottoposto proprio tale profilo, con rilievo del giudice relatore ed infine sciogliendo la riserva con la ordinanza collegiale in esame), attività che sarebbero altrimenti in conflitto organizzativo con i relativi tempi; lo sbarramento dell’udienza, quale limite finale e ove tenuta (secondo un principio più generale manifestato anche in Cass. n. 21944/2018), costituisce pertanto un parametro che può soddisfare entrambi i requisiti di celerità e garanzia e, per esso, ciò che rileva è la tempestività con cui la questione viene sollevata tenuto conto del completamento del contraddittorio (avvenuto solo all’udienza 19 novembre 2019);

7. in secondo luogo, osserva il Collegio che, in materia, la sede principale dell’impresa, dalla cui collocazione la L. Fall., art. 9, fa dipendere l’individuazione del tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, “si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. n. 19343/2016, n. 6423/2016, n. 23719/2014); tale nozione ha trovato nel D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 27 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa alle amministrazioni straordinarie e ai procedimenti che ne derivano un’evoluzione coerente, laddove si prevede che il tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d’impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che diverrà dal 1 settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del codice della crisi) l’unico criterio per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

8. si tratta di nozione di derivazione Eurounitaria (introdotta dapprima nel Reg. (CE) n. 1346 del 2000, confermata dal successivo Reg. (UE) sull’insolvenza transfrontaliera n. 848 del 2015), e riassunta nella formula per cui per il COMI (center of mail interest) si ha riguardo al luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza, fino a prova contraria e per quanto qui rilevante, con la sede legale (art. 3);

9. nella specie, la considerazione della nuova sede legale in ***** è stata dal relativo giudice contraddetta per via di una pregressa procedura di concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Genova (nel 2014) e in corso di dedotto inadempimento (ma fuori dal termine di risoluzione e dalla correlativa domanda L. Fall., ex art. 186), nonché il non reperimento della società alla sede in *****; le informative della G.d.F. non hanno invero riscontrato che vi sia stato esercizio d’impresa al di fuori del circondario ove è situata la sede legale sin dal 2010, mentre i debiti tributari prospettati dall’istante (v. ricorso, pag. 4), benché riferiti – a tenore della domanda – ad obbligazioni anche anteriori al concordato (proposto nel 2012, v. nota di comm. giud. e liq., pag. 9) e però accertate dopo, non precludono un’autonoma iniziativa di fallimento da parte del creditore, da declinare secondo le regole sulla competenza territoriali vigenti al momento della domanda (e salvo il trasferimento nell’anno anteriore, circostanza del tutto esclusa); né infine può dirsi sussistere, in difetto di altre circostanze attinenti al centro direttivo dell’impresa, alcun automatismo tra il concordato preventivo omologato, ove sia spirato il termine per la risoluzione e dunque la pendenza sia propria delle sole conseguenti attività adempitive e liquidatorie e l’eventuale apertura di una nuova procedura concorsuale, che a sua volta esige quanto alla competenza – accanto ad un rinnovato giudizio d’insolvenza – lo scrutinio del suo unico criterio di radicamento, dato proprio dalla sede, legale o provatamente effettiva, se diversa, comunque all’attualità riferibile al debitore;

va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Massa, mentre non v’e’ luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Massa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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