LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28878-2019 proposto da:
M.Y., rappresentata e difesa dall’avv.to Nicoletta Maria Mauro (mauro.nicolettamaria.ordavvle.legalmail.it) con studio in Neviano (Lecce), via Angelo De Martina 20 ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 994/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. M.Y. proveniente dal Pakistan Punjab, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale escludendo che ricorressero i presupposti per tutte le forme di protezione invocata.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato, per giustificare la sua fuga, di essere di religione sunnita e di aver intrecciato una relazione sentimentale con una ragazza di religione islamica del wahabismo; ha aggiunto che, a causa dell’opposizione della famiglia al legame, erano entrambi fuggiti; che i parenti della ragazza, dopo averli rintracciati, l’avevano riportata a casa; che lui era riuscito a mettersi in salvo ma aveva abbandonato il proprio paese in quanto temeva di essere da loro ucciso.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. L’unica censura proposta riguarda il diniego della protezione umanitaria.
1.1. Al riguardo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: lamenta che la Corte territoriale da una parte aveva omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo per il giudizio e cioè la propria integrazione socio lavorativa, dimostrata attraverso la documentazione prodotta, attestante lo svolgimento dell’attività di lavapiatti; e, dall’altra, non aveva ottemperato al dovere di cooperazione istruttoria in ordine alla violazione dei diritti umani nel paese di origine.
1.2. Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili.
1.2.1. Quanto al primo, si osserva che lo stesso ricorrente ha dedotto di aver prodotto la documentazione attestante la sua attività lavorativa soltanto con le memorie conclusionali del giudizio d’appello (cfr. pag. 3, sub 1 del ricorso): poichè, dunque, i documenti sono stati versati in atti oltre il limite temporale massimo (rappresentato dalla costituzione in appello) che avrebbe consentito eventualmente alla Corte di ammetterli in giudizio, ritenendoli “indispensabili” ai fini della decisione o “producibili per tardività a non imputabile all’appellante” (cfr. art. 702 quater c.p.c.), la censura è inconducente in quanto la critica all’omesso esame di un fatto storico (e cioè l’attività lavorativa svolta) è strettamente connessa con l’esame di documenti che non potevano essere ammessi in giudizio essendo stati prodotti tardivamente.
1.2.2. Quanto al secondo profilo, la doglianza è priva di autosufficienza e di specificità in ordine agli elementi che, raffrontati con l’integrazione, dovevano essere esaminati nel giudizio di comparazione, previsto dalla giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex multis Cass. 4455/2018; Cass. S.U. 29459/2019) per il riconoscimento della fattispecie in esame: e cioè, la vulnerabilità e la violazione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità umana.
1.3. Si osserva, al riguardo, che il ricorrente – che ha narrato una vicenda privata posta all’origine dell’abbandono del proprio paese non ha affatto denunciato, con la censura in esame, quali sarebbero gli aspetti della sua vulnerabilità e quali rischi correrebbe, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, essendosi limitato ad affermare che “la condizione di origine del richiedente implica l’accertamento del fatto che egli nel suo paese corra il rischio di vedere sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria”: manca del tutto ogni allegazione riferita a quali sarebbero i rischi che egli, rispetto alla sua vicenda privata ed alla protezione individualizzante invocata, correrebbe concretamente rientrando nel paese di origine.
1.4. A ciò consegue che tale carenza non consente a questa Corte di apprezzare l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria denunciato.
1.5. Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo risulta del tutto inconducente.
2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. La dimostrata ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021