Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2048 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28885-2019 proposto da:

S.S., rappresentata e difesa dall’avv.to Nicoletta Maria Mauro (mauro.nicolettamaria.ordavvle.legalmail.it) con studio in Neviano (Lecce), via Angelo De Martina 20 ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza n. 996/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. S.S., proveniente dalla Nigeria (Edo State), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia di rigetto del Tribunale al quale era stato domandato il riconoscimento della protezione internazionale, nelle varie forme gradate.

1.1.Per ciò che qui interessa, la ricorrente ha dedotto di essere stata costretta a fuggire dal proprio paese in quanto era rimasta sola dopo l’abbandono da parte della madre e la morte del fratello; di aver seguito una donna in Libia che le aveva promesso un lavoro come parrucchiera, inducendola, invece, alla prostituzione; di essere fuggita in Italia per sfuggire a tale condizione.

2. La parte intimata non si è difesa, depositando un controricorso tardivo non notificato e chiedendo di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con unico motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e la nullità della decisione.

1.1. Assume che la sentenza era stata resa sulla base “di una valutazione non individuale, non obiettiva e parziale della sua domanda”, “limitandosi a ripetere le valutazioni svolte nei confronti degli altri ricorrenti nigeriani e riportare pedissequamente quanto contenuto nelle rispettive decisioni” (cfr. pag. 3 del ricorso).

Deduce un’arbitraria compressione del diritto di difesa.

1.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ed autosufficienza, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.3. Questa Corte ha affermato il principio da tempo consolidato secondo cui “il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (cfr Cass. 18421/2009; Cass. 19959/2014; Cass. 11603/2018; Cass. 17224/2020).

1.4. Nel caso in esame, premesso che la sentenza impugnata, sia pur in modo sintetico ed adesivo a quella di primo grado risulta riferita alla posizione della ricorrente, rendendo con ciò incoerente il rilievo prospettato, si osserva che la censura omette del tutto di indicare concretamente quali parti di essa sarebbero estranee alla sua posizione ed alla sua vicenda e quali parti delle altre pronunce, soltanto genericamente indicate, sarebbero sovrapponibili alla sentenza impugnata; nè vengono indicati i motivi d’appello che sarebbero stati praetermessi ed affidati ad una motivazione “complessiva”, non centrata sulla posizione della ricorrente nè sulle specifiche forme di protezione invocate.

1.5. Ciò non consente al Collegio di apprezzare le critiche avanzate, connotate da totale astrattezza.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. La dimostrata ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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