Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2049 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28983-2019 proposto da:

Y.T., rappresentato e difeso dall’avv.to Marco D’Antonio, con studio in Lecce, via Manzoni n. 1 (dantonio.marco.ordavvele.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO,in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 991/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. Y.T., proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della protezione internazionale domandata nelle varie forme gradate previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nella formulazione ratione temporis vigente.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del potere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al diritto vivente di questa Corte, nonchè per assenza di motivazione: lamenta, con particolare riferimento alla protezione umanitaria richiesta, che la Corte non aveva svolto alcuna indagine sul pericolo di persecuzione nel paese di origine.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto per il rischio di subire un danno grave ed in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine.

3. Con il terzo motivo, lamenta altresì la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017 ed all’art. 3CEDU, in quanto “il Tribunale” aveva errato a non concedergli il permesso di soggiorno in ragione dell’esistenza di seri motivi di carattere umanitario.

4. Con il quarto motivo, deduce infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per mancato riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost., con violazione del relativo diritto di rilevanza costituzionale.

5. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

5.1. Si osserva, infatti, preliminarmente che manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali sui quali il ricorrente fonda le proprie domande, con palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.2. Infatti, il ricorso si limita a descrivere genericamente i passaggi processuali della controversia ed a contestare la decisione impugnata affermando sia che essa si riportava sommariamente alle motivazioni di quella di primo grado (cfr. pag. 2 del ricorso), rilevando l’omessa indagine sui presupposti della protezione umanitaria ed affermando altresì che la Corte era venuta meno “ad ogni obbligo di assumere iniziative officiose onde chiarire i fatti di causa e, pur avendo dubbi sulle circostanze della sua fuga, aveva omesso di procedere alla sua audizione” (cfr. pag. 3 secondo cpv del ricorso): risulta, però, del tutto omessa la descrizione dei fatti storici che avevano portato il richiedente ad abbandonare il proprio paese (qualificati in sentenza come “vicenda privata”, priva tuttavia di ogni specifica connotazione); nè vengono indicate le ragioni della domanda giudiziale di primo grado, il tenore della conseguente decisione ed i motivi dell’appello spiegato.

5.3. Tale situazione non consente a questa Corte di scrutinare le censure proposte, in quanto non è dato comprendere se quanto vi si argomenta è pertinente alla vicenda sostanziale e processuale che si è sviluppata.

5.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio, ormai consolidato e pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (cfr. Cass. 10072/2018 ed in termini Cass. 29093/2018; Cass. SU 34469/2019; Cass. 27/2020).

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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