Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2050 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29452-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 6730/2019, depositata il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. D.M., proveniente dalla Costa d’Avorio, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di protezione internazionale da lui avanzata nelle varie forme gradate previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

1.1. Per ciò che rileva in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dalla Costa d’Avorio, dove aveva lasciato la propria famiglia, fra cui moglie ed un figlio piccolo, in quanto svolgendo l’attività di taglialegna, aveva denunciato alla polizia l’attività di alcune persone che potavano illegalmente gli alberi; di essersi fatto accompagnare, per una verifica, da un amico il quale, successivamente, era stato aggredito dalle persone che aveva denunciato, rimanendo paralizzato. Impaurito, aveva abbandonato la famiglia temendo la loro vendetta. 2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l’omessa, generica ed insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, generica ed insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla valutazione della condizione di vulnerabilità ed ai seri motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

3. Il primo motivo è inammissibile, perchè la censura non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

3.1. La motivazione della sentenza, infatti, rende pienamente conto del percorso argomentativo utilizzato ed è coerente con la griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. pag. 3 e 4 del decreto impugnato): pur evidenziando alcune contraddizioni, la Corte non ha affatto negato la complessiva credibilità del racconto affermando che la vicenda narrata non poteva costituire il presupposto delle forme di protezione maggiore invocate.

3.2. Inoltre, è stato correttamente adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria: infatti sono state richiamate le fonti informative attendibili ed aggiornate al 2018 (cfr. pag. 7, primo cpv del decreto impugnato).

3.3. La censura, quindi, non risulta centrata e maschera una inammissibile richiesta di rivalutazione di merito delle questioni di fatto già esaminate dal Tribunale, con argomentazioni ben al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019).

4. Ma anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. In primo luogo, infatti, il vizio denunciato – laddove si duole dell’omessa, generica, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – riporta una formulazione della norma invocata non più esistente in quanto abrogata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. n. 134 del 2012.

4.2. In secondo luogo, si osserva che la valutazione delle condizioni del ricorrente in comparazione con quelle socio politiche del paese di origine è stata compiutamente articolata: al riguardo, è stato affermato che dalla vicenda narrata e dalle C.O.I. aggiornate, puntualmente riportate, non era desumibile che in caso di rimpatrio egli potesse subire la violazione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità, tenendo conto oltre tutto, sempre nell’ambito del giudizio di comparazione, che egli aveva lasciato una famiglia (madre, moglie ed un figlio minore) con la quale poteva ricongiungersi (cfr. pag. 9 del decreto impugnato).

4.3. In ordine alla sua integrazione – pur vero che essa è stata esaminata soltanto con riferimento all’apprendimento della lingua italiana e ad altre forme di inserimento sociale di natura hobbystica, senza la considerazione del contratto di lavoro prodotto – deve osservarsi che tale documento, rispetto alla comparazione effettuata in cui non sono emersi concreti aspetti di vulnerabilità, non risulta decisivo nella complessiva valutazione della fattispecie in esame: viene, pertanto, a cadere anche una eventuale interpretazione della censura aderente alla formulazione normativa ratione temporis vigente e riferita all’omesso esame di un fatto storico decisivo per la soluzione della controversia.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. L’ammissione al patrocinio a spese dello stato non consente di ritenere applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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