Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2052 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29702-2019 proposto da:

T.T., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO ODDI con studio in Milano Corso Magenta 83 (paolo.oddi.milano.pecavvocati.it) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6680/2019 depositato il 19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. T.T., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di protezione internazionale da lui avanzata nella forma della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a seguito del diniego della competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, ha narrato di essere musulmano sunnita e, rimasto orfano da bambino, di essere convinto che il padre fosse lo zio con il quale la madre era stata costretta a risposarsi e dal quale veniva, insieme a lui, maltrattata. Ha aggiunto che lo zio era un marabout del villaggio e praticava magia nera: non riuscendo a sottrarsi al suo potere si era rivolto ad altro marabout e lo zio, quando lo era venuto a sapere, aveva tentato di ucciderlo con un machete. Quindi era fuggito in Senegal per sottrarsi al rischio di ulteriori violenze, e da lì era arrivato in Italia, previo transito in Libia, dove era stato incarcerato, riportando gravi danni psicologici.

2. La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis: lamenta che il Tribunale non aveva dato corso alla sua audizione fissando soltanto l’udienza di comparizione davanti a sè nonostante la sua espressa richiesta di essere ascoltato e violando con ciò:

a. il principio secondo cui, in caso di indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione svolta dinanzi alla Commissione Territoriale, era necessario rinnovarla dinanzi all’autorità giudiziaria a meno che la domanda non fosse manifestamente infondata, ipotesi che non ricorreva nel caso in esame: assume che il colloquio in sede giurisdizionale dovesse essere considerato obbligatorio con la sola esclusione dei casi di manifesta infondatezza di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter (cfr. pag. 16 ricorso);

b. la ratio della norma sopra richiamata che consisteva, in thesi, nella valorizzazione del colloquio fra il ricorrente ed il giudice per rendere direttamente percepibili nella loro integralità le sue dichiarazioni, senza limitarsi alla mera lettura di un testo e non pregiudicando il valore aggiunto dell’ascolto della narrazione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha affermato da tempo che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (cfr. Cass. 5973/019; Cass. 2917/2019; Cass. 3029/2019;; Cass. 17076/2019; Cass. 1088/2020).

1.3. Tale principio – di cui il ricorrente mostra di essere consapevole (cfr. pagg. 15 u. cpv e 16 primo cpv del ricorso dove viene riportato) – viene però interpretato in modo improprio, focalizzando la non necessità del rinnovo dell’audizione esclusivamente sulla valutazione di manifesta infondatezza della domanda, laddove l’espressione utilizzata nelle sentenze sopra richiamate (e nelle relative massime) corrisponde certamente all’ipotesi in cui l’istanza sia prima facie infondata ma non esclude affatto quelle in cui il giudice di merito ritenga di avere a disposizione un compendio probatorio sufficiente tale per cui, sulla base del verbale di audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Territoriale (anche se non videoregistrato) e delle altre emergenze istruttorie, il rinnovo dell’audizione non venga ritenuto necessario.

1.4. E, del resto, proprio la motivazione della pronuncia richiamata nel ricorso, consente di fugare ogni dubbio sulla diversa interpretazione prospettata con la quale si intende erroneamente ricondurre la “manifesta infondatezza” alle ipotesi previste in termini tassativi dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28ter ed individuate in relazione alla decisione della Commissione Territoriale che, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32 “rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’art. 28ter (stesso testo)”: è del tutto evidente che l’espressione usata negli arresti sopra riportati corrisponde all’esito di una valutazione del giudice di merito, basata sul suo libero convincimento (pur guidato dalle disposizioni sul dovere di cooperazione istruttoria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) trasfuso in una motivazione congrua e logica, e non è riconducibile alla tassatività delle ipotesi previste dalle norme (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 28 ter e 32) che disciplinano la decisione dell’organo amministrativo.

1.5. Al riguardo, la stessa pronuncia richiamata dal ricorrente chiarisce in motivazione tale principio, affermando – sulla base di esaurienti richiami alla giurisprudenza Eurounitaria – che “il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. cit., debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo” (cfr. Cass. 5973/2019 in motivazione pagg. 5, 6, 7, 8 con il compiuto l’esame delle complessive emergenze istruttorie che avevano legittimamente indotto il Tribunale a respingere la richiesta di rinnovo dell’audizione).

1.6. A tale orientamento è seguito il recentissimo arresto secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Cass. 22049/2020) Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio, rappresentando un ragionevole punto di equilibrio fra la ratio della norma che il ricorrente ritiene essere violata (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35bis) ed il diritto all’ascolto come principio processuale di carattere generale.

1.7. Nel caso in esame la sentenza impugnata dà atto che era stato acquisito il verbale della Commissione Territoriale di cui sono stati trascritti i contenuti (cfr. pag. 2, 3 e 4 del decreto) e che dalle dichiarazioni in quella sede rese dal ricorrente doveva escludersi che “il racconto potesse essere credibile in relazione all’esistenza di presupposti per la persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rientro nel paese”: la motivazione risulta congrua ed logica, sia rispetto alla valutazione della storia narrata che in ordine all’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, contenendo puntuali riferimenti alle COI aggiornate (cfr. pag. 6 e 7), ragione per cui la censura deve essere rigettata, risultando insussistente l’errore di diritto denunciato.

2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sua inattendibilità con motivazione apodittica ed incomprensibile, soprattutto nella parte in cui non teneva affatto conto della sua storia e del timore reverenziale che da sempre nutriva nei confronti dello zio, tenuto conto anche del ruolo di spicco che rivestivano i marabout all’interno dei clan dei quali facevano parte.

b. la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27: assume che da una parte non era stata osservata la “griglia interpretativa” prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, dall’altra non erano state acquisite C.O.I. aggiornate sulle condizioni socio-politiche del paese di provenienza.

2.1. I motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica: essi sono entrambi inammissibili.

2.2. La motivazione resa dalla Corte territoriale – corredata da informazioni tratte da fonti ufficiali espressamente richiamate (COI EASO Europa report Gambia: cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) sulla definizione dei “marabouts” all’interno della religione islamica (cfr. pag. 5 del decreto impugnato), risulta ben al di sopra della sufficienza costituzionale: in essa vengono specificamente indicate le contraddizioni (cfr. pag. 6 penultimo cpv) in base alle quali il racconto è stato ritenuto inattendibile, “non rivelando nemmeno una persecuzione di danno grave che consenta di accogliere le forme maggiori della protezione internazionale”.

2.3. E, vale solo la pena di rilevare che anche in relazione alle complessive condizioni socio economiche del paese, il Tribunale ha correttamente adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria richiamando, contrariamente a quanto denunciato con la terza censura, fonti ufficiali attendibili ed aggiornate rispetto alla data della decisione (cfr. pagg. 8 e 9 del decreto impugnato).

2.4. Entrambi i motivi, pertanto, mascherano una richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali, già compiuta dal Tribunale e preclusa in questa sede.

3. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Assume che erroneamente era stata esclusa la ricorrenza dei presupposti della protezione sussidiaria in quanto non era stato valutato il rischio di subire le stesse minacce subite in passato dalla zio nè che, pur provenendo da soggetti privati, era del tutto assente una autorità statale pronta ad impedire tali comportamenti dannosi e mancava, comunque, una valutazione complessiva del giudice sulle condizioni socio-politiche del paese di provenienza.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile.

3.2. La Corte ha respinto la domanda relativa alle protezioni maggiori sulla base di una duplice ratio: 1) la mancanza di credibilità piena del racconto; 2) la non riconducibilità della vicenda ai presupposti della protezione maggiore invocata.

3.3. La seconda ratio assorbe la prima ed è fondata su una motivazione esaustiva e completa rispetto alla quale, in relazione alla denunciata mancanza di tutela da parte delle autorità statuali, il ricorrente non ha mai dedotto di averla neanche richiesta senza esito.

3.4. La critica pertanto risulta del tutto inconducente.

4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

4.1. Lamenta che il Tribunale di Milano, non considerando credibile il racconto, non abbia in alcun modo effettuato la comparazione prevista per la fattispecie dedotta e non abbia valutato il rimpatrio nel paese di origine in termini di possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze minime ineludibili della vita personale; nè aveva tenuto conto del disagio psicologico che aveva riportato a seguito della vicenda narrata.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. Il Tribunale, infatti, proprio partendo dalla condizione personale del ricorrente come possibile indice di vulnerabilità, ha escluso con argomentazione al di sopra della sufficienza costituzionale che il disturbo postraumatico da stress riscontrato, attestato dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 4, 5, 6 del fascicolo di primo grado) e ricondotto sia al vissuto in Gambia che al trauma delle torture subite di Libia, potesse avere uno sviluppo cronico o degenerare, ed ha affermato che tale situazione, rispetto alla quale si riscontrava un miglioramento, non configurava una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria.

4.4. Quanto all’integrazione, poi, il Tribunale ha osservato che essa era fondata soltanto su attività formative, specificamente esaminate (cfr. pag. 13 primo cpv decreto impugnato) ed inidonee a configurarla.

4.5. La motivazione, in parte qua, non presenta errori logici ed è fondata su una valutazione del compendio istruttorio che – esclusa la sussistenza del rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio – risulta incensurabile in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1. L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato consente di escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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