Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2053 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29708-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore e COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE IN MILANO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO 6770/2019 depositata il 23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. K.A., proveniente dal Mali, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale nelle diverse forme gradate, in ragione del diniego della competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito in Italia in quanto, dopo l’assassinio del padre da parte dei fratellastri per vicende legate all’occupazione dei loro terreni, aveva abbandonato con i familiari superstiti la regione di origine (Koulikoro, nel sud ovest del paese) per trasferirsi nel nord del paese, regione di Gao, dove la madre aveva iniziato a commerciare abiti e lui a lavorare come falegname.

1.2. Ha aggiunto che in loco si erano verificati episodi di grave instabilità a seguito dei quali era stato imprigionato e portato in un campo di addestramento dove era rimasto per sei mesi; che era fuggito verso la Libia dove era stato nuovamente ristretto in carcere e sottoposto a trattamenti disumani e degradanti; che era quindi scappato con una imbarcazione di fortuna alla volta dell’Italia dove era approdato, presentando una drammatica condizione psicofisica.

1.3. Temeva, in caso di rimpatrio, di essere esposto nuovamente alla grave situazione conflittuale esistente nel proprio paese dove erano presenti molti gruppi terroristici in azione.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10,24 e 77 Cost. per omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017. Assume che non ricorrevano i presupposti per la decretazione di urgenza che aveva indotto il legislatore ad introdurre norme limitative del contraddittorio e del diritto di difesa quali quelle disciplinanti il rito camerale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La censura, infatti, non riporta nè indica la sede processuale dove la questione è stata sollevata dinanzi al Tribunale, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 e del principio di autosufficienza (cfr. Cass. 4220/2012; Cass. 8569/2013; Cass. 14784/2015; Cass. 16103/2016; Cass. 18679/2017).

1.3. Ma tanto premesso si osserva che essa è stata già affrontata da questa Corte che ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1 poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (cfr. Cass. 17717/2018): nella stessa sede è stato esaminato anche il denunciato profilo dell’assenza di presupposti della decretazione d’urgenza, in relazione alla disposizione transitoria che ha differito di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito in quanto è stato condivisibilmente osservato che la disposizione era connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime e non inficiava l’esigenza che ha determinato di ricorrere a tale strumento normativo.

1.4. Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento e non ravvisa altre ragioni per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè la generica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. Lamenta che il Tribunale aveva reso una motivazione apodittica in punto di credibilità sull’allontanamento dalla regione di origine per trasferimento nella zona nord del paese, afflitta da instabilità ed attentati terroristici che avevano determinato la sua fuga e che dovevano essere ricondotti a conflitti armati generatori di violenze e trattamenti disumani e degradanti, tali da configurare i presupposti delle forme della protezione maggiore invocata.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. La motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di inattendibilità del racconto riguardante il trasferimento nella zona nord del paese è fondata sull’esame delle emergenze istruttorie, ed è svolta in osservanza della griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.4. In tale situazione, la censura maschera la richiesta di rivalutazione di questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito con motivazione ben al di sopra della sufficienza costituzionale e non è consentita in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

2.5. Per il resto, la motivazione è fondata su una valutazione delle informazioni risultanti dalle C.O.I. aggiornate (cfr. pagg. 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto impugnato, anche nelle relative note) che escludono che ricorressero i presupposti per configurare un’ipotesi di persecuzione, di violenza generalizzata e di conflitto armato nella regione di origine, idonei per il riconoscimento della protezione invocata.

3. Con il terzo motivo, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonchè la generica e contraddittoria motivazione, con riferimento alla valutazione della condizione di vulnerabilità – ricondotta principalmente alla sua precaria condizione psicofisica – ed ai seri motivi legittimanti la protezione umanitaria.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. In disparte la prospettazione di una censura della motivazione non più esistente in ragione della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che consente soltanto di rilevare l’omesso esame di “fatti decisivi” e non di criticare la conformazione della motivazione se non nei casi di assenza, apparenza ed illogicità di essa (cfr. Cass. SU 8053/2014), si osserva che il Tribunale, dopo aver dato atto dell’esame della documentazione prodotta a sostegno dell’integrazione (cfr. pag. 10 del decreto impugnato) ha ritenuto l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità anche in relazione alle condizioni psicofisiche del ricorrente, dando atto della produzione e dell’esame della certificazione medica “che pur evidenziando una certa sofferenza psicologica – connessa con il viaggio migratorio in se – non lascia apprezzare l’evoluzione del percorso intrapreso nè consente di esprimersi sulla sua prosecuzione o interruzione”.

3.3. Trattasi di valutazione incensurabile in questa sede ed il motivo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito ulteriore grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente di escludere che ricorrano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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