LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6042/2016 proposto da:
D.M.C., M.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
L.T.S.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1496/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata da D.M.C. e M.R. la sentenza n. 1496/2015 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito con controricorso della parte intimata.
Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame la Corte piemontese, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2013, rideterminava l’entità delle somme vicendevolmente ed a vario titolo dovute dalle parti per effetto di contrapposte domande svolte nell’ambito di controversia sorta da un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi informatici.
La trattazione del ricorso veniva, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., rimessa all’odierna di Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
e’ stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
In particolare la vicenda per cui è processo implica la pronuncia -anche con possibile affermazione di rilevanti principi nomofilattici – in ordine a questioni relative a sviamento di clientela e violazione del patto di concorrenza (materie, per tabelle di composizione, non di competenza di questa Sezione).
Si impone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo per fissazione di pubblica udienza, previa rimessione degli atti al Sig. Presidente di questa Sezione al fine di valutare preliminarmente l’opportuna trasmissione degli atti alla Sezione di competenza.
P.Q.M.
La Corte;
rinvia a nuovo ruolo disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Presidente della Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021