LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30379-2019 proposto da:
E.D., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Almiento con studio in Oria, Vico Torre Santa Susanna 18 (almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE TERRITORIALE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 918/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. E. alias E.D., proveniente dalla Nigeria (Benin City), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda proposta per ottenere la protezione internazionale nelle diverse forme gradate, in ragione del rigetto della medesima istanza da parte della competente Commissione Territoriale.
1.1. Per ciò che qui rileva, il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, ha dichiarato di essere fuggito dal proprio paese in quanto era perseguitato, essendo omosessuale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4:
a. la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di gravame, nonchè la mancanza o apparenza della motivazione con violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 ed art. 111 Cost..
b. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del potere-dovere officioso prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5 nonchè per contrasto irriducibile fra due affermazioni inconciliabili.
2. Lamenta che la Corte territoriale aveva escluso la sua credibilità rilevando incongruenze dei fatti narrati che, invece, ben potevano trovare spiegazione ove fosse stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria attraverso l’acquisizione di informazioni attendibili sulla condizione del paese di provenienza, in relazione alla specifica vicenda narrata.
2.1. Denuncia, al riguardo, l’omesso riferimento a fonti ufficiali aggiornate sul trattamento riservato alla omosessualità in Nigeria: deduce che le notizie acquisite, per un verso, non erano aggiornate (in quanto desunte da un generico richiamo al report di Amnesty International 2018-2019) e, per altro verso, si riferivano al sito “Viaggiare Sicuri”, non idoneo a fornire informazioni attendibili sul paese di provenienza.
3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per mancata concessione della protezione sussidiaria, essendo stato ingiustamente escluso il rischio personale e diretto al quale lo avrebbe esposto il rientro in patria.
4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione alle previsioni del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28 e dell’art. 10 Cost., in quanto era stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in presenza di una ragione (la persecuzione subita) che vietava l’espulsione.
5. Con il quinto motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sempre D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione umanitaria.
6. Tutti i motivi sono inammissibili.
6.1. La prima censura, in disparte la sua intrinseca contraddittorietà, là dove denuncia contemporaneamente l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, non contiene neanche, in relazione al primo profilo della doglianza, l’indicazione di quali erano i motivi di gravame che non sarebbero stati esaminati, con manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6; e, quanto al secondo profilo, omette di individuare i passaggi argomentativi che avrebbero consentito di evidenziare l’apparenza della motivazione, passaggi che dovevano essere riprodotti direttamente o indirettamente con rinvio alla parte della sentenza in tal senso contestata.
6.1.1. In assenza di ciò, la doglianza si risolve in un’affermazione del tutto apodittica, generica e sganciata dalla ratio decidendi complessiva della statuizione di inattendibilità, attraverso la mera enunciazione del mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento della vicenda denunciata dal ricorrente, del tutto carente di specificità a fronte di una motivazione con la quale sono state espressamente evidenziate tutte le contraddizioni riscontrate (cfr. pag. 3 u cpv e 4 primo cpv del decreto impugnato) nella sua narrazione: e, anche se una di esse risulta frutto di un valutazione personale della Corte di merito, estranea a fattori oggettivi e tale, pertanto, da dover essere eliminata dalla motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: “Va aggiunto che egli sosteneva di essere omosessuale e di essere al contempo cristiano, senza manifestare alcuna forma di irrequietezza neanche in ragione della propria fede religiosa”), si osserva che l’argomento non risulta decisivo all’interno della complessiva ricostruzione della “credibilità” del ricorrente che è stata resa, per il resto, con motivazione coerente ed al di sopra della sufficienza costituzionale. Rispetto ad essa, il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado risulta legittimo e non configura il vizio paventato in quanto contribuisce a dare una risposta alle censure prospettate (cfr. al riguardo, Cass. 4741/2005; Cass., Sez. Un., n. 7074/2017 ed, in termini Cass. 21037/2018).
6.2. Ma anche il secondo motivo non può trovare ingresso in questa sede.
6.2.1. La deduzione contenuta nella censura, infatti, non è correlata alla motivazione di cui sembra non aver colto la ratio decidendi.
6.2.2. Il ricorrente infatti si duole dell’omessa acquisizione di fonti informative aggiornate sul trattamento riservato in Nigeria agli omosessuali: in tal modo, tuttavia, il ricorrente non considera che, negata la credibilità del racconto e, quindi, la sussistenza della condizione di omosessualità, la motivazione ha fatto riferimento a numerose fonti attendibili ed aggiornate, costituite dai report di Amnesty International nonchè ai siti COI/EASO nonchè alle informazioni provenienti dall’UNCHR (cfr. pag. 5, secondo, terzo e quarto cpv) sulle condizioni generali del paese, con stretto riferimento, oltretutto, alla sua regione di provenienza. Il richiamo al sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli esteri, pertanto, non costituisce l’unica fonte indicata ma è corroborato dalle informazioni contenute nelle numerose fonti ufficiali idonee allo specifico scopo informativo (cfr. al riguardo Cass. 10934/2020) 6.2.3. La censura, pertanto, non coglie nel segno, ignorando il percorso logico seguito dai giudici di merito.
7. Ma anche il terzo, quarto e quinto motivo ignorano l’ampia motivazione della sentenza, che non evocano nè direttamente nè indirettamente, con ciò eludendo la funzione intrinseca della censura che è quella di contrapporre specifiche contestazioni alle corrispondenti argomentazioni del provvedimento impugnato: e, vale solo la pena di rilevare che, in ordine alla protezione umanitaria, oggetto del quarto e del quinto motivo, le censure si sono limitate a negare in modo del tutto generico che la Corte avesse svolto il giudizio di comparazione fra vulnerabilità ed integrazione, valutazione che, invece, i giudici d’appello hanno compiutamente effettuato argomentando sull’assenza della prima e l’insufficienza della seconda (cfr. pag. 8 terzo cpv della sentenza impugnata).
7.1. Le censure sulla specifica questione, pertanto, mascherano la richiesta di un riesame delle questioni di merito già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale.
8. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
9. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
10 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021
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