Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20550 del 19/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17961/2016 proposto da:

PAGUS SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.B., rappresentato e difeso dall’avv. ALBERTA FORGHIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTO E DIRITTO

1. La Pagus s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenze della Corte d’appello di Roma del 19.1.2016 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda di pagamento delle prestazioni professionali proposta dall’Arch. P..

1.1. Con atto del 13.1.2021, la Pagus s.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione e la parte ha accettato la rinuncia.

1.2. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

1.3. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

1.4. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

1.5. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

1.6. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472