LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30381-2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Almiento con studio in Oria, Vico Torre di Santa Susanna ed n. 15 (almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 933/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. On. Ez., proveniente dalla Nigeria, regione del Delta State, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la protezione internazionale nelle varie forme gradate, in ragione del rigetto dell’istanza da lui proposta dinanzi alla Commissione Territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato che al padre che era il re del villaggio dove viveva – era stato intimato di abbandonare la carica entro 5 mesi, pena l’uccisione dell’intera famiglia e che lui, spaventato per la crescente ostilità di tutta la comunità nei loro confronti, era fuggito cercando riparo in Libia dove si era trattenuto per oltre un anno, fino all’imbarco per l’Italia.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame e apparenza della motivazione con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.
1.1. Assume che la Corte territoriale aveva formulato una valutazione di inattendibilità del raccolto apodittica omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria rispetto alla quale avrebbe dovuto accertare la sussistenza del fumus persecutionis attraverso canali diplomatici ed informazioni “oggettive ed esterne” relative alla situazione del paese di provenienza.
1.2. Ha aggiunto che le C.O.I. indicate (e cioè i report di Amnesty International del 2015-2016) non erano aggiornate alla data della decisione (intervenuta nel 2019), ed erano superate dalle informazioni più recenti.
2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del dovere di acquisire informazioni aggiornate sul paese di origine, con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.
3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14: si duole della mancata concessione della protezione sussidiaria, cui aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine e deduce che la Corte non aveva valutato il danno grave al quale era esposto in caso di rientro in patria, non considerando che il rischio era ravvisabile anche nelle situazioni in cui lo stato non era in grado di offrire adeguata protezione.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 alla L. n. 110 del 2017, all’art. 110 Cost. e art. 3 CEDU: lamenta, al riguardo, che la domanda relativa al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie era stata respinta, nonostante che versasse in una condizione rispetto alla quale l’art. 19 T.U.I vietava l’espulsione.
4.1. Deduce, altresì, che era stata apoditticamente esclusa la sua vulnerabilità.
5. Con il quinto motivo, infine, denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto non erano state acquisite informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di origine.
5.1. Lamenta, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e l’omessa, erronea ed insufficiente valutazione della situazione sanitaria interna del paese di origine, vista la dilagante epidemia di “febbre di lassa” insorta all’inizio del 2018.
6. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono strettamente connessi ed in parte sovrapponibili.
Il ricorrente, infatti, si duole, nella sostanza, che la Corte territoriale:
a. aveva apoditticamente escluso la credibilità del suo racconto;
b. non aveva acquisito informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di origine (EDO State) non avendo citato alcuna COI in relazione alla domanda di protezione sussidiaria;
c. non aveva considerato che la persecuzione ed il trattamento degradante che integra il danno grave poteva essere commesso anche da soggetti diversi dallo Stato per legittimare la concessione della protezione sussidiaria;
d. aveva ignorato, nella valutazione della protezione umanitaria, la sua vulnerabilità derivante, come espressamente rilevato nella corrispondente censura, dalla diffusione della Febbre di Lassa nella regione di provenienza, omettendo altresì di acquisire dati aggiornati e fondati su fonti informative attendibili concernenti la diffusione dell’epidemia.
6.1. I primi quattro motivi, sintetizzati nei punti a), b) e c) sono inammissibili.
6.2. In punto di credibilità, infatti, la motivazione resa dalla Corte risulta al di sopra della sufficienza costituzionale e fondata sull’osservanza della griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: il racconto è stato vagliato in modo globale e non atomistico e, pur ritenendosi non dirimenti le considerazioni svolte sull’assenza di prova documentale della vicenda narrata (cfr. pag. 3 della sentenza), si osserva che è stata comunque fornita una plausibile spiegazione alla valutazione di inattendibilità, fondata sulla circostanza che essa non avevano trovato riscontro nei fatti di sangue denunciati a seguito della asserita richiesta, avanzata nei confronti del proprio padre, di lasciare la guida del villaggio.
6.3. Per tale ragione la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione di merito di questioni già esaminate, preclusa in sede di legittimità (cfr. pag.4 e 8 u. cpv e 9 della sentenza impugnata), 7. La stessa sorte deve essere riservata ai successivi tre motivi: si osserva, infatti, che la Corte, nella valutazione della condizione sociopolitica dell’Edo State, regione che si trova nel sud della Nigeria, si è riferita a fonti ufficiali attendibili in quanto tratte dai report di Amnesty International 2018 (e non 2015/2016 come rilevato dal ricorrente) in osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata): e vale solo la pena di rilevare che il richiedente non ha indicato quali diverse e più aggiornate fonti ufficiali la Corte avrebbe dovuto utilizzare per fornire sostegno all’assunto secondo il quale la condizione del paese di origine era diversa e ben più critica di quella descritta in sentenza, idonea a configurare una situazione tale da legittimare la concessione delle forme di protezione maggiore invocate.(cfr. al riguardo Cass. 4037/2020).
7.1. La complessiva censura, dunque, si appalesa incongruente e come tale inammissibile.
8. Ma anche il quarto motivo, riferito all’omesso dovere di cooperazione istruttoria sulla condizione epidemica del paese di provenienza nel quale, in epoca di poco precedente alla proposizione dell’appello, si sarebbe diffusa la “febbre di lassa”, è inammissibile in quanto da una parte la questione non è stata affatto affrontata nella motivazione della sentenza impugnata e, dall’altra, il ricorrente ha omesso di trascrivere la corrispondente censura proposta dinanzi alla Corte territoriale la quale, oltretutto, secondo quanto riportato in ricorso, avrebbe rappresentato un fatto nuovo, sopraggiunto alla decisione di primo grado (cfr. Cass. 2784/2015; Cass. 18623/2016).
8.1. Il motivo, pertanto, manca del tutto di autosufficienza e non consente alla Corte di apprezzare la fondatezza o meno dell’errore denunciato.
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
10. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021
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