LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1858/2020 proposto da:
C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2482/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/11/2019 R.G.N. 2710/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 12 novembre 2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso di C.M., cittadino della Guinea, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Campobasso, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del racconto, siccome contraddittorio e risalente nel tempo, del richiedente, il quale aveva riferito di avere lasciato la Guinea, insieme con uno zio in quanto orfano, per avere perso la madre da piccolo ed essere stato il padre ucciso nell’anno ***** (quando egli aveva dieci anni) da manifestanti, dopo che il primo ne aveva uccisi altri che, nel corso della manifestazione, si erano recati nel suo negozio per “prendere il riso”: temendo pertanto di essere anch’egli ucciso dai manifestanti;
3. il tribunale riteneva il ricorso manifestamente infondato, preclusivo delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto dell’effettiva risultanza dalle fonti consultate di scontri in allora avvenuti nella capitale ed in altre città della Guinea tra forze di polizia e manifestanti, avendo la rivolta, popolare l’obiettivo di ottenere le dimissioni del presidente L.C., senza alcuna evidenza tuttavia, pur nella ricorrenza di assalti ad alcuni negozi da parte dei dimostranti, di scontri a fuoco tra questi e i negozianti; dovendo inoltre essere considerato l’intervallo temporale di dieci anni da allora decorso, né versando la Guinea in una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini dell’esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, del richiedente: neppure in condizioni di vulnerabilità, sotto il profilo di manifestazione di patologie, né di particolari legami familiari in Italia, ai fini di una sua integrazione sociale ivi, tale da meritargli la protezione umanitaria;
4. con atto notificato il 12 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14, art. 27, comma 1 bis e succ. mod., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e), g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), art. 19, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla mancata valutazione della propria vicenda personale e della situazione esistente in Guinea sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, pure in assenza di una nuova audizione del richiedente nonostante l’dubbi sulla sua credibilità (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’analoga mancata valutazione della propria vicenda personale e della situazione esistente in Guinea ai fini della protezione umanitaria (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
3.1. nell’applicazione del richiamato protocollo procedimentale, funzionale all’integrazione probatoria (“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente… non siano suffragati da prove”: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, primo periodo) della domanda da esaminare, occorre valutare “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda… “(art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.), in combinazione con il criterio di una sua verifica “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine… “(D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), in osservanza del cd. obbligo di cooperazione istruttoria;
3.2. esso consiste nella valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, qualora (a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda) la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente non avvenga mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione: sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13987; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);
3.3. nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad un generico, non documentato riferimento a fonti consultate, neppure indicate, dalle quali sarebbero risultati nell’anno 2007 scontri nella capitale ed in altre città della Guinea tra forze di polizia e manifestanti, avendo avuto la rivolta popolare l’obiettivo di ottenere le dimissioni del presidente L.C., ma non, pur nella ricorrenza di assalti ad alcuni negozi da parte dei dimostranti, di scontri a fuoco tra questi e i negozianti, né versando la Guinea in una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini dell’esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, del richiedente (così come illustrato agli ultimi cinque capoversi di pg. 3 del decreto): così violando il corretto adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, secondo le modalità sopra illustrate;
4. il ricorrente deduce, infine, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, per la revoca dell’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza del ricorso erroneamente ravvisata (terzo motivo);
5. esso è inammissibile;
5.1. il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime impugnatorio dell’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, con esclusione della sua ricorribilità per cassazione: e tale resta anche qualora sia adottato con la pronuncia che definisca il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 D.P.R. cit. (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 3 giugno 2020, n. 10487);
6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, inammissibile il terzo, con cassazione del decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021