LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37638/2019 proposto da:
C.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO PROVINCIA POTENZA, QUESTURA POTENZA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. C.E.M., proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la proroga del trattenimento nel CPR di ***** per la durata di trenta giorni.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione dell’art. 14, comma 5 ter T.U.I., artt. 13 e 14 T.U.I., artt. 24 e 111 Cost..
1.1. Lamenta, in particolare, che la Questura non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga tenuto conto che il giudice di pace non aveva tenuto in debito conto la circostanza che il decreto del Prefetto posto a base del trattenimento era fondato su presupposti non più attuali, visto che gli era stato notificato in data 8.9.2017; che era stato utilizzato per la decisione un provvedimento in “formato-standard” e che per tale ragione esso risultava privo di motivazione.
1.2. Il motivo è infondato.
In primo luogo, il decreto di espulsione – in relazione al quale, nella fase esecutiva, vien chiesto il trattenimento in CPR e, successivamente, la proroga della misura ove ne ricorrano i presupposti – non perde efficacia fino alla sua esecuzione o “fino a quando non venga sostituito da altro decreto di espulsione” (cfr. Cass. 20662/2017, mal interpretata dal ricorrente).
1.3. Dall’esame del provvedimento, inoltre, si evince che la motivazione era riferita alla documentazione esibita dalla difesa della Questura, specificamente indicata ed attestante l’attività di sollecito spiegata nei confronti del Consolato Generale del Marocco per ottenere informazioni concernete l’identificazione del ricorrente da espellere: risulta infondata, pertanto, anche la seconda censura prospettata.
1.4. Ne’ assume rilievo la stesura “tipografica” del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento, stilato su un modello “formato standard” in quanto ciò non inficia affatto il contenuto, sintetico ma al di sopra della sufficienza costituzionale, della sua motivazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del presente giudizio.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021