Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20592 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18002/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Do.Na Immobiliare srl, rappresentata e difesa dall’Avvocato Emanuela Lucarelli, elettivamente domiciliata in Cave, via Matteotti 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, n. 8220/01/16, depositata il 12 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2021 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Do.Na. Immobiliare srl ha impugnato davanti alla CTP di Roma un avviso di liquidazione con il quale era determinata una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni.

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 24968/38/15, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8220/01/2016, ha rigettato.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La società contribuente si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente, si rileva che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre, ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal citato art. 11, comma 9, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il ***** e il ***** (Cass., Sez. 6-5, n. 11913 del 7 maggio 2019).

Nella specie, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto, in assenza di sospensione, entro l’11 maggio 2016, con la conseguenza che trova applicazione la menzionata sospensione e che, pertanto, il presente ricorso è tempestivo.

2) Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto che era irrilevante, per la determinazione del valore del terreno oggetto di causa, il fatto che la variante di PRG indicata nella motivazione dell’atto impugnato non fosse stata ancora approvata.

La doglianza è fondata.

In tema di accertamento tributario, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e’, infatti, sufficiente a fare lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, poss6no giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo (Cass., Sez. 5, n. 6702 del 10 marzo 2020, concernente VICI, ma che esprime un principio di portata più generale che può estendersi a tutte le imposte che sono calcolate sul valore di un bene o di operazioni relative a immobili; Cass., Sez. 5, n. 23045 dell’11 novembre 2016, concernente l’imposta di registro).

Nella specie, la circostanza che, come rilevato dalla CTR, l’iter seguito per l’approvazione della variante di PRG summenzionata fosse stato anomalo non esclude che, al momento del compimento dell’operazione in questione, essa fosse esistente, benché non ancora approvata dalla Regione e che, quindi, il terreno de quo fosse da considerare dotato di potenzialità edificatoria e non semplicemente agricolo.

2) Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originaria opposizione della società contribuente.

Le spese di lite sono compensate quanto ai gradi di merito, mentre seguono la soccombenza in ordine al giudizio di cassazione e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione della società contribuente;

– compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5" Sezione Civile, tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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