LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
P.C.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Edmondo Raffaelli del foro di Bergamo, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Enrico Ivella, alla via Ugo Bartolomei n. 23 in Roma;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 4453, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 18.1.2016 e pubblicata il 17.8.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della sottoposizione di questionari informativi, anche al coniuge, notificava il ***** (ric., p. 1), a P.C.G., l’avviso di accertamento n. ***** in riferimento a maggiore Irpef in relazione all’anno 2008, che traeva fondamento nell’applicazione delle forme dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro.
2. La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, proponendo plurime censure. Criticava, tra l’altro, il difetto delle condizioni per ricorrere all’accertamento sintetico, l’erronea modalità di calcolo del contestato maggior reddito non dichiarato, la violazione del contraddittorio preventivo. La Ctp accoglieva parzialmente l’impugnativa, riducendo in misura contenuta la pretesa tributaria avanzata dall’Ufficio, e comunque confermando la legittimità della considerazione, ai fini del calcolo del maggior reddito attribuito alla ricorrente, anche del reddito percepito dal marito.
3. La contribuente impugnava la decisione assunta dalla Ctp innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che respingeva le sue critiche in materia di preteso vizio di legittimazione del firmatario dell’atto impositivo, nonché di violazione dell’obbligo di istaurazione del contraddittorio preventivo, ritenuto non operante nel caso di specie. La Ctr reputava però fondate le critiche della ricorrente circa le modalità dell’accertamento, avendo l’Agenzia delle entrate attribuito a lei anche redditi in realtà propri del coniuge, che è un diverso contribuente, violandosi i principi di capacità contributiva e personalità dell’imposta. In conseguenza la Ctr annullava l’avviso di accertamento notificato a P.C.G. in relazione al maggior importo richiesto a titolo di Irpef per l’anno 2008.
Avverso la decisione assunta dalla Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, ha proposto impugnazione per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla impugnata Ctr della Lombardia per essere incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo ritenuto che “il reddito dichiarato dal marito non è stato oggetto di specifico accertamento”, mentre lo stesso è stato sottoposto ad accertamento implicito (ric., p. 22).
2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in cui è incorsa la Ctr, perché “l’imputazione a uno dei coniugi di spese di cui appare giuridicamente titolare l’altro, non contrasta con… i principi in tema di capacità contributiva” (ric., p. 23).
3. Mediante il suo terzo mezzo di impugnazione, nuovamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dell’impugnata sentenza pronunciata dalla Ctr della Lombardia, “affermando del tutto apoditticamente… che era possibile un accertamento sintetico singolare… e che comunque le spese di giuridica pertinenza dell’altro coniuge imputate alla Sig.ra P. erano di effettiva pertinenza di questo” (ric., p. 25).
4. Con il quarto strumento di ricorso, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate censura ancora la nullità della impugnata sentenza adottata dalla Ctr della Lombardia, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la Ctr annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, e non averlo invece soltanto ridotto nell’ammontare in considerazione dell’accoglimento delle questioni proposte da controparte.
5. Mediante il secondo motivo di ricorso, che sembra opportuno esaminare per primo per ragioni logiche e sistematiche, l’Agenzia delle entrate censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la Ctr della Lombardia avendo erroneamente ritenuto che, in sede di accertamento sintetico del reddito, contrasti con il principio di capacità contributiva l’imputazione al contribuente accertato degli incrementi patrimoniali e delle spese di gestione di pertinenza del coniuge.
La Ctr ha invero ritenuto fondata “l’eccezione preliminare di illegittimità delle modalità con cui si è proceduto alla determinazione del reddito accertato. E’ pacifico, per espressa ammissione dell’Ufficio, che al contribuente sono stati imputati gli incrementi e le spese di gestione di pertinenza del coniuge. In questo modo, però, è stato violato il principio secondo cui ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alla sua propria capacità contributiva. Nella fattispecie, invece, il contribuente si è visto imputare elementi presuntivi di capacità contributiva di altro soggetto fiscale, cioè a dire del di lei marito. Detta procedura è palesemente ingiusta, né vale a giustificarla la circostanza che dal reddito così determinato sono state defalcate le entrate reddituali dell’altro coniuge” (sent. Ctr, p. IV s.).
5.1. La valutazione espressa dalla Ctr della Lombardia, sezione staccata di Brescia, non appare conforme alla consolidata giurisprudenza in materia espressa da questa Corte di legittimità, e la stringata motivazione sul punto adottata dal giudice dell’appello, che si è innanzi trascritta quasi per intero, non induce a ritenere vi siano ragioni per modificarla. E’ stato, invero, di recente ribadito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega”, Cass. Sez. V, 21.11.2019, n. 30355.
L’indicato orientamento giurisprudenziale appare invero risalente, ed era stato già espresso all’epoca degli accertamenti per cui è causa, avendo questa Corte statuito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal comma 6 di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’Ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone”, Cass. sez. V, 28.7.2006, n. 17202. Il principio è stato del resto ripetutamente confermato, avendo la Corte anche deciso che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega”, Cass. Sez. V, 7.3.2014, n. 5365.
6. Non si è attenuta agli esposti principi la Ctr della Lombardia, e neppure ha fornito argomenti che inducano a rivalutarli. In conseguenza l’impugnativa proposta dall’Agenzia delle entrate mediante il suo secondo motivo di ricorso appare fondata e deve essere accolta.
7. Mediante il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate critica la impugnata sentenza adottata dalla Ctr della Lombardia, per avere annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, e non averlo piuttosto ridotto nell’ammontare in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale delle questioni proposte da controparte. Stante la natura del giudizio tributario, che può qualificarsi di impugnazione-merito, la critica appare anch’essa fondata.
I residui motivi di contestazione rimangono assorbiti.
8. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a liquidare le spese del giudizio legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021