Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20603 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 18853/2016 proposto da:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.P., nella qualità di procuratore speciale di CA.BO.SA.

s.r.l. e cessionario del credito, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Capozzi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Serafino Picerno, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 368/2016 della Corte d’appello di Roma, depositata il 20/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata in data 20 gennaio 2016.

Ha resistito con controricorso N.P., il quale a sua volta ha proposto ricorso incidentale.

N.P. ha rappresentato che è pendente dinnanzi a questa Corte un altro ricorso fra le medesime parti (iscritto al n. 28771/2019 R.G.) e relativo a una diversa sentenza della Corte d’appello di Roma (la quale, all’esito dell’esecuzione intrapresa dal N. nei confronti di AGEA sulla base dello stesso rapporto obbligatorio, ha dichiarato inesistente il titolo esecutivo azionato in esito alla sentenza del Tribunale di Roma n. 12276/2010, che ha dato origine all’odierno ricorso), sollecitando la riunione dei due ricorsi al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati.

CONSIDERATO

che:

E’ opportuno aderire alla richiesta presentata dalla difesa dell’odierno controricorrente e ricorrente incidentale, al fine di consentire un coordinato esame dei due ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente ricorso con quello iscritto al n. 28771/2019 R.G..

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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