LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20255/2020 proposto da:
A.N., rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE ASCARI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2008/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da A.N. avverso l’ordinanza dell’8.3.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.N., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13, 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria, senza considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo, in relazione al quale va evidenziato che la stessa sentenza impugnata da atto che il richiedente aveva “dimostrato di aver avviato un percorso lavorativo in Italia, ne sono prova i contratti di lavoro a tempo determinato e, oggi, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dall’1.7.2019, stipulato con Officine Meccaniche Reazzatesi Srl nonché le buste paga prodotte da ottobre 2019 a febbraio 2020” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Considerato che il richiamato passaggio della decisione impugnata evidenzia un significativo livello di integrazione lavorativa conseguita dal richiedente in Italia, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021