Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20607 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22819/2020 proposto da:

L.J., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMILIANO ORRU’, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1564/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da L.J. avverso l’ordinanza del 2.11.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.J., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, censurando, con un primo profilo, la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto superflua la considerazione del contesto esistente nel suo Paese di origine, per effetto della ravvisata non credibilità la storia personale riferita dal richiedente la protezione. Con un secondo profilo, invece, lamenta il mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, della tutela umanitaria, senza considerare il livello di integrazione sociale e lavorativa conseguito durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il secondo profilo dell’unico motivo, attinente alla protezione umanitaria, in relazione al quale va evidenziato che il ricorrente da atto di aver dedotto e documentato, nel corso del giudizio di merito, un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano, in particolare dimostrato da un rapporto di lavoro subordinato, la cui allegazione nel corso del giudizio di merito è confermata anche dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 8 della stessa).

Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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