Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20632 del 19/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2044/2017 proposto da:

Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c., (già Banca di Credito Cooperativo di Carugate S.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 79, presso lo studio dell’avvocato Marcello Gargiulo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maria Francesca Clemente, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CGA S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, nonché C.A.R., e C.G. elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avvocato Marco Machetta, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Milotta, giusta procura in calce all’atto di citazione in appello;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3128/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1.1. La Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago ricorre per cassazione sulla base di tre motivi avverso l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Milano, che, pronunciando sull’appello proposto dalla C.G.A. s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale, e da A.R. e C.G., quali suoi fideiussori, dichiarato previamente inammissibile il gravame della prima, in parziale accoglimento del gravame dei secondi ha riformato l’impugnata decisione di primo grado che ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato dalla banca a seguito dell’escussione da parte di IFI Italia della garanzia a prima richiesta prestata in favore di questa a fronte dei crediti nei confronti di C.G.A. cedutile da una società terza e rimasti inadempiuti alle scadenze previste.

1.2. Motivando il proprio assunto, il giudice del gravame, onde giustificare la comminatoria di inammissibilità pronunciata in danno della C.G.A., si è richiamato inizialmente alle ragioni già enunciate nella pregressa sua ordinanza in data 15.5.2014, confermando, come allora, che l’impugnazione da questa proposta doveva reputarsi tardiva, essendole stata notificata la sentenza impugnata il 9.11.2010 mentre l’appello era stato proposto con atto notificato il giorno 8.3.2011. Pari inammissibilità, ha osservato il decidente, sempre facendo richiamo alle considerazioni trasfuse nella citata ordinanza, non era invece ravvisabile in relazione all’atto di gravame dei C., e ciò perché “la notifica della sentenza risulta effettuata in data 9.11.2010 in unica copia soltanto alla C.G.A. presso il difensore costituito e non alle restanti parti”, nei confronti delle quali, non decorrendo pertanto il termine breve per l’impugnazione, nessuna preclusione poteva dirsi maturata e l’appello da loro proposto con il medesimo atto notificato il giorno 8.3.2011 non era perciò tardivo.

1.3. Venendo poi all’esame delle ragioni di merito, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, ne ha riconosciuto la fondatezza, a seguito della disposta CTU, in relazione alla pretesa ostesa in punto di interessi, constando dalle risultanze peritali e, segnatamente, dal documento di sintesi rilasciato da IFI Italia, che “il tasso di interesse per ritardato pagamento, a far data dal 01.01.2000 fosse pari a zero”. Considerato, quindi, in ragione di ciò che “IFI Italia ha errato ad applicare a priori gli interessi convenzionali” e che la banca “abbia versato un importo maggiore di quello effettivamente dovuto”, la Corte ha proceduto a revocare l’opposto decreto ingiuntivo e a rideterminarne l’importo da esso recato nella minor somma dovuta in linea capitale, liquidando quindi le spese di lite a carico della banca opposta nella misura di 2/3.

1.4. Al proposto ricorso resistono C.G.A. in liquidazione ed entrambi i C. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, giacché esso risulta sottoscritto, in violazione dell’art. 370 c.p.c., comma 2, da difensore privo di procura speciale, poiché il mandato conferito a tal fine, come si evince dall’epigrafe dell’atto, risulta rilasciato in calce all’atto di citazione in appello.

3.1. Il ricorso denuncia al primo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, consumatosi, a giudizio della ricorrente, nell’aver la Corte di merito dichiarato inammissibile per tardività il solo appello proposto dalla C.G.A., quantunque inammissibile per la medesima ragione si sarebbe dovuto dichiarare anche l’appello dei C., cui pure la sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione era stata notificata a mezzo della consegna di un’unica copia al comune difensore.

3.2. Il motivo, anche se opportunamente riqualificato quale errore di diritto, attesi i ridotti limiti entro i quali l’errore motivazionale è ora deducibile, è in ogni caso infondato, sebbene, pur risultando il dispositivo adottato dal giudice del grado conforme a diritto, si renda necessario correggerne la motivazione a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

3.3. L’assunto enunciato a tal riguardo dalla Corte decidente, facendo richiamo alle ragioni già illustrate nella propria ordinanza istruttoria del 15.5.2014 (“la notifica della sentenza risulta effettuata in data 9.11.2010 in unica copia soltanto alla C.G.A. presso il difensore costituito e non alle restanti parti”), che legittima l’illazione che nella specie la sentenza, per gli effetti accelleratori ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione a mente dell’art. 285 c.p.c., sia stata notificata solo nei confronti della C.G.A. e non dunque nei confronti delle altre parti, non è invero condivisibile.

Scrutinando gli atti processuali relativi – attività cui la Corte è legittimata in ragione del vizio denunciato – consta dalla relata di notifica della sentenza oggetto di appello che essa sia stata notificata anche nei confronti dei C., risultando testualmente da essa, per quel che qui rileva, questa dizione: “CGA s.r.l. in liquidazione in persona del suo liquidatore sig C.A. e/o comunque del legale rappresentante pro-tempore; C.A.R. e C.G.). E dunque erra il decidente d’appello nel ritenere, sulla base della trascritta formulazione, che la notificazione abbia riguardato la sola società e non anche le altre parti, non giustificandosi infatti una diversa lettura dell’incombente espletato, intesa a differenziare gli effetti della notificazione tra la prima ed i secondi, stante l’esatta equivalenza letterale della formula impiegata dal notificante per notificare la sentenza tanto alla società che alle altre parti.

3.4. E tuttavia l’erroneità del ragionamento sul punto declinato dal decidente non comporta gli effetti auspicati dalla banca ricorrente. Completando per vero lo scrutinio della formula di notificazione occorre rilevare che, di seguito alle parole riportate, si legge ancora “tutti domiciliati in *****”. La notifica ha, perciò, si raggiunto tutti i notificandi parti del giudizio di primo grado, ma non risulta che essa sia stata operata in conformità all’art. 285 c.p.c. che rimanda all’art. 170 c.p.c., non essendo avvenuta, infatti, in persona del difensore costituito ma del solo domiciliatario.

La conseguenza di questo rilievo è quella di recente scolpita dalle SS.UU. 20866/2020 in relazione alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, nei confronti delle parti a struttura complessa. Al fondo di entrambe le fattispecie è individuabile una comune radice costituita dal fatto che la notificazione, onde garantire il diritto di difesa della parte interessata, deve necessariamente indirizzarsi nei confronti del procuratore costituito ovvero della parte presso il procuratore costituito, giacché solo costui dispone delle competenze tecniche in grado di orientare le future scelte processuali in funzione del miglior tutela delle ragioni del proprio assistito in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione.

3.5. E, dunque, così doverosamente correttane la motivazione, la sentenza impugnata si sottrae alla dispiegata censura, non potendo considerarsi ritualmente decorso, come da essa conclusivamente statuito, il termine breve di impugnazione nei confronti dei C., il cui appello, pur essendo stato proposto nel termine dell’art. 327 c.p.c., comma 1, è stato pertanto giudicato ammissibile. Analogo effetto, a rigore, si sarebbe dovuto evocare anche riguardo alla società, il cui appello è stato giudicato invece tardivo, ma non avendo essa impugnato la relativa statuizione con ricorso incidentale, sulla questione è sceso il meglio del giudicato e l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale non è più emendabile.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso la banca ricorrente lamenta ancora l’omesso esame di un fatto decisivo in cui la Corte di merito sarebbe incorsa all’atto di rideterminarne la pretesa espungendo da essa la voce corrispondente agli interessi, in ciò palesandosi un vulnus motivazionale per non aver il decidente spiegato perché, pur riconoscendo nella specie un contratto autonomo di garanzia, se ne sarebbero esclusi gli effetti riguardo agli interessi, per non aver colto la distinzione tra i limiti di operatività della garanzia e la quantificazione della pretesa, per non aver tenuto conto di talune evidenze documentali attestanti l’obbligazione anche in punto di interessi e per aver al contrario valorizzato elementi istruttori risultanti da documenti estranei alla res in giudizio.

4.2. Il motivo non ha nel suo complesso alcun pregio.

Riqualificandosene più opportunamente il contenuto in rapporto alla prima allegazione – che configura propriamente un errore in diritto e non un vizio motivazionale – va più in generale considerato che, sebbene il contratto autonomo di garanzia sia caratterizzato, rispetto alla comune garanzia fideiussoria, dalla mancanza dell’elemento dell’accessorietà che si esprime di regola nell’adozione della locuzione “a prima richiesta” o “senza eccezioni” e che preclude al garante l’opposizione al creditore che escuta la garanzia delle eccezioni fondate sul rapporto tra questo ed il debitore garantito, nondimeno perde perciò ogni connessione con il rapporto causale tanto da giustificare l’opponibilità dell’eccezione di dolo in ossequio al principio della buona fede ogni qualvolta l’escussione della garanzia risulti operata in modo fraudolento o abusivo ovvero l’opponibilità delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, che ove non fossero opponibili consentirebbe al contratto che ne sia affetto di assicurare all’escutente un risultato altrimenti vietato dall’ordinamento. In questa cornice è da tempo che la giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che la garanzia non può operare oltre i limiti di essa, rivendica al garantito il potere-dovere di resistere a richieste che si rivelino arbitrarie e di rifiutare il versamento di somme che eccedano quanto pattuito in sede di stipulazione, facendo valere una condizione che non è meramente optativa derivandone, nel caso in cui il garante non se ne avvalga, la privazione dei diritto di regresso in relazione ai pagamenti non dovuti (Cass., Sez. I, 3/02/1999, n. 917; Cass., Sez. I, 19/03/1993, n. 3291; Cass., Sez. I, 6/10/1989, n. 4006).

4.3. Nessun rilievo dunque può muoversi alla sentenza impugnata per aver proceduto alla rideterminazione della pretesa fatta valere in monitorio espungendo da essa la voce degli interessi, la decisione così adottata non esponendosi a critica neppure sotto gli altri profili oggetto di lagnanza, a confutazione dei quali va rammentato che, mentre pertiene all’esclusivo potere del giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, selezionando le prove ed assegnando prevalenza all’uno piuttosto che all’altro dei mezzi di prova acquisiti, non è peraltro fonte di un vizio motivazionale denunciabile in questa sede il preteso omesso esame di meri elementi istruttori allorché il fatto storico – nella specie l’obbligazione per interessi – abbia costituito comunque oggetto di disamina.

5.1. Con il terzo motivo di ricorso la banca ricorrente si duole della determinazione adottata dalla Corte di merito in punto di spese, asseritamente errata laddove, da un lato, non avrebbe disposto la condanna della C.G.A, quantunque l’appello della medesima fosse stato dichiarato inammissibile, dall’altro, non avrebbe congruamente motivato la ripartizione del relativo carico.

5.2. Il motivo è infondato quanto alla prima allegazione dovendo ravvisarsi che il decidente abbia così statuito in considerazione dell’esito complessivo della lite che, in disparte dalla posizione assuntavi dalla C.G.A, ha visto la banca parzialmente soccombente.

E’ viceversa inammissibile quanto alla seconda allegazione, non essendo notoriamente il capo delle spese, tanto più se ne opera la compensazione, censurabile in sede di legittimità, se non per violazione del principio di soccombenza qui non rilevabile.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472