Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20633 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15601/2017 proposto da:

B.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Jole Le Pera, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n. 76, presso lo studio dell’avvocato Giordano Tommaso Spinelli, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Enrico Maria Scotta, e Massimiliano Scotta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2017 della CORTE di Appello di Torino pubblicata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera 2/7/2021 dal Cons.

Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da B.F. avverso la sentenza che in primo grado ne aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, con cui su istanza di Intesa Sanpaolo le era stato intimato il pagamento, nella sua veste di fideiussore, delle somme dovute dal coniuge C.S. in dipendenza di un contratto di mutuo rimasto inadempiuto.

Respingendo, segnatamente, il primo motivo di appello, merce’ il quale la B. aveva insistito per la revoca dell’ingiunzione sul rilievo che, soggiacendo la specie in discorso all’applicazione delle norme recate dal Codice del consumo approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, si sarebbe reso applicabile il foro del consumatore indicato dall’art. 33, comma 2, lett. u), la Corte territoriale ha fatto previamente rilevare che nello stipulare il mutuo il C., richiamando espressamente le finalità di cui all’art. 121, comma 4, lett. e) TUB, aveva deliberato di non avvalersi della disciplina consumeristica; in ragione di ciò ha quindi ritenuto di dover affermare, riguardo alla posizione dell’appellante, che essendo quella da lei assunta un obbligazione di garanzia accessoria rispetto al contratto fonte del credito garantito, “l’applicabilità della normativa in tema di tutela del consumatore va esclusa, poiché il contratto di fideiussione è stato stipulato a garanzia dei debiti contratti da un soggetto ( C. Salvatore, coniuge di B.F.) che realizzava un’operazione bancaria volta a realizzare finalità e destinazioni diverse da quelle poste in essere da privati consumatori”.

Avverso la citata decisione si grava di ricorso a questa Corte la soccombente B. con un ricorso fondato su tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso la banca intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso con cui la B. lamenta l’erroneità alla stregua delle disposizioni recate dal Codice del consumo e dal TUB del convincimento esternato dal decidente d’appello in ordine all’eccepita incompetenza per territorio del giudice in monitorio, rendendosi applicabile il foro del consumatore e dovendo in ragione di ciò affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, nel cui circondario la ricorrente ha il proprio domicilio, è fondato con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. E’ principio che questa Corte ha avuto più volte occasione di ribadire, in particolare con riferimento alla fattispecie dell’obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)”, con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE C-74/15, Tarcau e C-534/15, Dumitras, che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un’attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all’applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all’applicazione del foro del consumatore (Cass., Sez. III-IV, 3/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742).

4. Poiché nella specie è indiscusso che la B. abbia assunto l’obbligazione di garanzia non per soddisfare finalità riconducibili all’esercizio di un’attività professionale, ciò è ragione sufficiente per ritenere applicabili alla specie in discorso le disposizione risultanti dalla disciplina consumeristica di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005.

Ne consegue che dovendo la competenza per territorio regolarsi in base al foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), domiciliando la B. fuori dal circondario del Tribunale di Torino, il giudice adito in opposizione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

5. A ciò, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedere ex art. 384 c.p.c., comma 2, questa Corte, previa dichiarazione ex art. 382 c.p.c., comma 2, della competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro.

6. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate riguardo ai gradi di merito, attesa all’epoca la controvertibilità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, quanto al presente giudizio, in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e compensa le spese di lite quanto al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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